RU 2003 378
Prescrizioni
concernenti l’installazione e il controllo del funzionamento
degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata
per la navigazione sul Reno
Modifica del 29 gennaio 2003
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2002-II-17 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,
ordina:
I
Le prescrizioni del 19 maggio 19892 concernenti l’installazione e il controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno sono modificate dalle prescrizioni3 seguenti:
Art. 11 Prescrizioni temporanee
La Commissione centrale per la navigazione sul Reno potrà promulgare delle prescrizioni temporanee quando, per tener conto dell’evoluzione tecnica della navigazione interna, risulterà necessario adottare delle misure che portino delle modifiche urgenti alle presenti prescrizioni o che permettano delle prove senza nuocere alla sicurezza o alla fluidità della navigazione. Tali prescrizioni saranno pubblicate dall’autorità competente e avranno una validità massima di tre anni. Saranno messe in vigore simultaneamente in tutti gli Stati rivieraschi del Reno e in Belgio e verranno abrogate nelle stesse condizioni.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
29 gennaio 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger