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Prescrizioni concernenti l’installazione e il controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno

AS 2003 378 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 29 gen 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2003-378/it/prescrizioni-concernenti-l-installazione-e-il-controllo-del-funzionamento-degli-impianti-radar-e-degli-indicatori-di-velocita-di-virata-per-la-navigazione-sul-reno

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Prescrizioni concernenti l’installazione e il controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno Adottate dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 19 maggio 1989 Entrate in vigore il 1° gennaio 1990 per la sezione del Reno compresa tra la frontiera svizzera e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea1 e tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» e il ponte-strada di Rheinfelden (Stato 18 marzo 2003) I § 13 Scopo delle presenti prescrizioni Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di garantire che, nell’interesse della sicurezza e per agevolare la navigazione a mezzo radar sul Reno, gli impianti radar e gli indicatori di velocità di virata siano installati secondo criteri tecnici e ergonomici ottimali e che venga in seguito effettuato un controllo del funzionamento. Gli apparecchi ECDIS interno, che possono essere utilizzati in modo operativo per la navigazione, sono degli impianti radar ai sensi delle presenti prescrizioni. §2 Omologazione degli apparecchi Per la navigazione radar sul Reno possono essere installati unicamente apparecchi con un certificato conforme alle vigenti disposizioni, adottate dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno e muniti di un numero d’omologazione. § 34 Ditte specializzate riconosciute 1. L’installazione o la sostituzione, la riparazione o la manutenzione di impianti radar e di indicatori di velocità di virata possono essere effettuate unicamente da ditte specializzate riconosciute dall’autorità competente in conformità dell’articolo 1. 2. Il riconoscimento può essere concesso dall’autorità competente per un periodo limitato. Essa può revocarlo qualora le condizioni di cui all’articolo 1 cessino di essere adempiute. 3. L’autorità competente comunica immediatamente alla Commissione centrale per la navigazione sul Reno le ditte specializzate che ha riconosciuto. RU 1989 2025 1 Art. 1 dell’O del DFTCE del 14 giu. 1989 (RS 747.224.114.4). 2 Art. 2 cpv. 1 lett. k dell’O del DFTCE del 1° apr. 1976 (RS 747.224.211). (RS 747.224.114.3)

RU 2003 378

Prescrizioni
concernenti l’installazione e il controllo del funzionamento
degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata
per la navigazione sul Reno

Modifica del 29 gennaio 2003

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2002-II-17 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 747.201

I

Le prescrizioni del 19 maggio 19892 concernenti l’installazione e il controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno sono modificate dalle prescrizioni3 seguenti:

Art. 11 Prescrizioni temporanee

La Commissione centrale per la navigazione sul Reno potrà promulgare delle prescrizioni temporanee quando, per tener conto dell’evoluzione tecnica della navigazione interna, risulterà necessario adottare delle misure che portino delle modifiche urgenti alle presenti prescrizioni o che permettano delle prove senza nuocere alla sicurezza o alla fluidità della navigazione. Tali prescrizioni saranno pubblicate dall’autorità competente e avranno una validità massima di tre anni. Saranno messe in vigore simultaneamente in tutti gli Stati rivieraschi del Reno e in Belgio e verranno abrogate nelle stesse condizioni.

Footnotes

  1. [2] RS 747.224.114.3
  2. [3] RS 747.224.114.3

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

29 gennaio 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger