RU 2003 4005
Ordinanza
concernente l’entrata in vigore integrale dell’ordinanza
dell’Assemblea federale che modifica il decreto federale
concernente l’amministrazione dell’esercito
del 22 ottobre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto il numero II dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20021 che modifica il decreto federale concernente l’amministrazione dell’esercito, ordina:
Articolo unico Eccettuata l’abrogazione dell’articolo 12 numero1, in vigore dal 1° gennaio 2003, l’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 2002 che modifica il decreto federale concernente l’amministrazione dell’esercito entra in vigore il 1° gennaio 2004.
22 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
che modifica il decreto federale concernente l’amministrazione dell’esercito