RU 2003 4485
Ordinanza
che vieta il gruppo «Al-Qaïda»
e le organizzazioni associate
Proroga del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20011 che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2
La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2005.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |