RU 2003 4863
Ordinanza
sul finanziamento dell’assicurazione contro
la disoccupazione
(OFAD)
del 19 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 92 capoverso 7bis e 109 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI),
ordina:
Sezione 1 Oggetto e presentazione contabile
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
la partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 90a LADI);
i mutui di tesoreria accordati dalla Confederazione per assicurare l’equilibrio annuale dei conti (art. 90b LADI);
la partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 92 cpv. 7bis LADI).
Art. 2 Presentazione contabile
Tutte le transazioni finanziarie ai sensi dell’articolo1 sono registrate singolarmente nel conto del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (fondo di compensazione).
Sezione 2 Partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento
e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Art. 3 Versamenti parziali
Alla fine di ogni trimestre, il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) versa al fondo di compensazione l’importo dovuto dalla Confederazione a titolo della sua partecipazione per tale trimestre. L’importo dei versamenti parziali è stabilito in funzione del preventivo della Confederazione.
Art. 4 Conteggio
L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (ufficio di compensazione) calcola il 31 marzo di ogni anno la partecipazione annuale della Confederazione per l’esercizio precedente.
Sezione 3 Mutui di tesoreria della Confederazione e crediti in conto corrente
Art. 5 Concessione dei mutui di tesoreria
La Confederazione accorda mutui di tesoreria al fondo di compensazione quando la pianificazione trimestrale del Seco mostra che gli averi del fondo non sono sufficienti per adempire gli obblighi di pagamento.
Il Seco informa l’Amministrazione federale delle finanze degli importi dei mutui necessari.
Art. 6 Richiesta dei mutui, tasso e durata
I mutui sono richiesti dal Seco alla Tesoreria federale in importi parziali di almeno 100 milioni di franchi. La richiesta è comunicata con 10 giorni di anticipo.
Il fondo di compensazione paga l’interesse sui mutui alle condizioni di mercato. L’Amministrazione federale delle finanze fissa il tasso d’interesse.
Al momento della concessione del mutuo, il Seco e l’Amministrazione federale delle finanze ne fissano la durata di comune accordo.
Art. 7 Rimborso dei mutui
Se non è in grado di rimborsare il mutuo alla scadenza fissata, il fondo di compensazione lo rimborsa non appena la sua situazione finanziaria e l’evoluzione del mercato del lavoro lo permettono.
I rimborsi parziali sono effettuati soltanto se l’importo disponibile per il rimborso è di 100 milioni di franchi almeno.
Art. 8 Credito in conto corrente
L’Amministrazione federale delle finanze può accordare al fondo di compensazione un credito in conto corrente per coprire un fabbisogno di liquidità a corto termine. Fissa il limite di tale credito.
Sezione 4 Partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento
e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Art. 9 Ripartizione tra i Cantoni
L’importo totale annuale della partecipazione a carico dei Cantoni è ripartito tra questi ultimi secondo la formula di regressione seguente: Quota per Cantone in franchi = e (ICF×0,0045) x GDC x partecipazione x C e = base dei logaritmi naturali (valore =2,71828) ICF = indice della capacità finanziaria del Cantone per l’anno considerato GDC = numero di giorni di disoccupazione controllata nel Cantone per l’anno considerato partecipazione = importo totale annuale della partecipazione a carico dei Cantoni in milioni di franchi per l’anno considerato C = costante determinata di volta in volta in modo che la somma delle quote di tutti i Cantoni corrisponda all’importo totale annuale della partecipazione a carico dei Cantoni.
Gli importi ottenuti mediante la formula di regressione sono arrotondati a 1 000 franchi.
L’indice della capacità finanziaria dei Cantoni è determinato in base all’articolo 2 capoverso2 della legge federale del 19 giugno 19592 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni.
Art. 10 Conteggio
L’ufficio di compensazione calcola il 31 marzo di ogni anno la partecipazione annuale dei Cantoni per l’esercizio precedente.
Le quote a carico dei singoli Cantoni sono compensate con gli importi successivi versati a titolo di rimborso delle spese secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI. Questa compensazione ha luogo sul conto corrente del Cantone presso la Confederazione.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 11 Esecuzione
Il Seco e l’Amministrazione federale delle finanze eseguono congiuntamente la presente ordinanza.
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 31 gennaio 19963 sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è abrogata.
Art. 13 Diritto vigente: modifica
L’ordinanza del 31 agosto 19834 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 98b
Abrogato
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2003.
19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |