RU 2003 4907
Ordinanza
concernente l’importazione e l’esportazione
di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:
Art. 18a cpv. 5
Abrogato
Art. 23 cpv. 2
Se si rifiuta o non è in grado di identificare il titolare del PGI che ha importato le quantità di merci ancora disponibili di cui all’articolo 7 capoverso 2, il proprietario di dette quantità di merci è tenuto, giusta il capoverso1 lettera a, ad allontanarle egli stesso dal mercato o, giusta la lettera b, a versare sulle stesse la corrispondente ADFC.
Art. 25
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |