RU 2003 5011
Ordinanza
concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in
relazione con la nuova regolamentazione del personale
militare
del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Le ordinanze seguenti sono abrogate: 1. ordinanza del 22 novembre 19951 concernente le automobili per istruttori OAls); 2. ordinanza del 1° dicembre 19862 concernente il Corpo della guardia delle fortificazioni (OCGF).
II
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale
Art. 33 cpv.1 lett. a e c,2, 3 lett. a, 3bis, 3ter e 4 lett. a
Al compimento del 58° anno d’età termina il rapporto d’impiego delle seguenti categorie di personale:
ufficiali di professione e sottufficiali di professione, ad eccezione degli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti;
abrogata 2 Il rapporto d’impiego degli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere che esercitano la funzione a titolo principale, ad eccezione dell’uditore in capo dell’esercito, termina al compimento del 60° anno di età.
Al compimento del 62° anno di età termina il rapporto d’impiego delle seguenti categorie di personale:
a. alti ufficiali superiori con il grado di divisionario o di comandante di corpo che esercitano la funzione a titolo principale;
2003–2107 5011
Il diritto al pensionamento anticipato giusta i capoversi1 lettera a,2 e 3 lettera a nasce dopo dieci anni nella funzione di ufficiale di professione, di alto ufficiale superiore che esercita la funzione a titolo principale o di sottufficiale di professione.Non è tenuto in considerazione l’esercizio di una professione nella funzione di ufficiale di professione specialista o sottufficiale di professione specialista.
In singoli casi, l’organo competente giusta l’articolo2 può, d’intesa con la persona interessata, prolungare il rapporto d’impiego per tre anni al massimo oltre l’età del pensionamento di cui ai capoversi1 lettera a,2 e 3 lettera a.
In casi eccezionali possono essere pensionate anticipatamente le seguenti categorie di personale, sempre che non possano più essere assoggettate a un rapporto d’impiego, senza colpa e per motivi diversi dall’invalidità:
a. ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo principale, ad eccezione degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti: a 55 anni di età;
Art. 96 lett. e
È vietato scioperare agli appartenenti alle seguenti categorie di personale che adempiono compiti essenziali per la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali:
e. ai membri della squadra di vigilanza, del personale militare della sicurezza aerea e della formazione di professionisti della sicurezza militare.
2. Ordinanza del 14 dicembre 19984 sulla sicurezza militare (OSM)
Art. 3 cpv. 1bis
I membri di formazioni di professionisti della sicurezza militare possono essere chiamati dall’organo competente ad adempiere per un periodo limitato compiti supplementari, segnatamente negli ambiti seguenti:
impieghi di sicurezza in Svizzera e all’estero;
impieghi di polizia;
impieghi di aiuto in caso di catastrofe in Svizzera e all’estero;
servizi di promovimento della pace.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |