RU 2004 1361
Ordinanza
concernente la costituzione di scorte
obbligatorie di antibiotici
Modifica del 18 febbraio 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 luglio 19831 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di antibiotici è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti
Preambolo
visti gli articoli 8, 27, 52, 55 e 57 della legge dell’8 ottobre 19822 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),
Art. 1 Obbligo di costituire scorte
Le merci elencate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie, per assicurare l’approvvigionamento del Paese con medicamenti.
Art. 2 Costituzione di scorte obbligatorie da parte di chi mette per la prima volta merci in circolazione
È tenuta alla costituzione di scorte obbligatorie la persona che mette per la prima volta merci in circolazione all’interno del Paese, conformemente all’allegato, come rappresentante di una ditta commerciale o produttore importando dette merci o trasformandole.
Detta persona è allora tenuta a concludere con l’Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie (art. 8 cpv. 5 LAP). L’UFAE può esentare una persona da questo obbligo a condizione che essa si impegni per scritto a fornire prestazioni finanziarie identiche a quelle risultanti dalla conclusione di un contratto propriamente detto per la costituzione di scorte obbligatorie.
La persona tenuta alla costituzione di scorte obbligatorie deve costituire, sul territorio doganale svizzero e per tutta la durata del contratto, una scorta obbligatoria di merci secondo il capoverso1.
Sono considerati territorio nazionale svizzero, oltre al territorio nazionale svizzero in senso stretto, le enclave doganali, ma non i territori extradoganali.
Art. 3 Obblighi di dichiarare
La persona che mette in circolazione per la prima volta merci secondo il capoverso1 deve informare spontaneamente e senza indugio l’Ufficio fiduciario dei proprietari di scorte obbligatorie di agenti terapeutici (UFAT).
Qualsiasi persona tenuta alla costituzione di scorte obbligatorie deve dichiarare periodicamente all’UFAT, secondo le istruzione dell’UFAE, il tipo e la quantità di merci che mette in circolazione.
L’UFAT informa l’UFAE sul contenuto di queste dichiarazioni quando si tratta di concludere, di modificare o di disdire un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
Art. 4 Costatazione dell’obbligo di costituire scorte
Nel caso di una controversia, l’UFAE, basandosi sulle dichiarazioni dell’UFAT, fissa in una decisione destinata alla persona che mette per la prima volta in circolazione le merci di cui nell’articolo1:
l’obbligo di concludere un contratto sulla costituzione di scorte obbligatorie per queste merci;
il momento in cui la persona deve costituire la scorta obbligatoria;
la soppressione dell’obbligo di costituire una scorta obbligatoria.
L’Amministrazione federale delle dogane e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici trasmettono in modo adeguato all’UFAE le informazioni necessarie sull’importazione di merci secondo l’articolo1.
Art. 5 Contratto sulla costituzione di scorte obbligatorie
Le modalità della costituzione di scorte obbligatorie sono disciplinate da contratti di tenore uniforme conclusi tra l’UFAE e i proprietari di scorte obbligatorie
Art. 6 Volume e qualità delle scorte obbligatorie
Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati, il DFE determina:
le merci di cui nell’allegato che devono essere oggetto di scorte obbligatorie;
il volume e la qualità delle scorte obbligatorie nonché gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie dei singoli proprietari.
Art. 7 Dichiarazioni periodiche
Il proprietario di una scorta obbligatoria è tenuto, conformemente alle istruzioni dell’UFAE, a dichiarare periodicamente la totalità delle sue scorte (scorte obbligatorie e scorte costituite volontariamente) di merci di cui nell’allegato.
Art. 8 Controlli
Per costatare l’obbligo di costituire scorte, l’UFAE può in ogni momento esaminare e controllare i documenti commerciali delle ditte e aziende, i loro locali, i siti, i depositi, i sili e i mezzi di trasporto.
L’UFAE può incaricare l’UFAT o terzi di esaminare le condizioni della costituzione di scorte obbligatorie e conferire loro i diritti relativi.
Art. 9 cpv.1
L’UFAE è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Il DFE può modificare l’allegato dopo aver consultato gli ambienti economici interessati.
II
L’allegato è sostituito dalla versione acclusa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.
18 febbraio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 1) Lista delle merci 1. Antibiotici Voci di tariffa3 Designazione della merce ex 2309.9089, 9090 antibiotici e preparati con effetti antibiotici per l’alimentazione degli animali ex 2933.4900 sostanze con effetti antibiotici ex 2933.5920, 9910 sostanze con effetti antibiotici ex 2934.9920 sostanze con effetti antibiotici 2941.1000/9000 antibiotici ex 3003.1000/2000 medicamenti contenenti antibiotici e medicamenti con effetti antibiotici (puri o ex 3004.1000/2000 mescolati con altre sostanze medicinali), anche per la medicina veterinaria.
2. Virostatici Codice ATC4 Designazione della merce J05AH Inibitori della neuramidasi
Vedi RS 632.10 allegato
Anatomic Therapeutic, Chemical Classification Code (ATC).