RU 2004 1655
Ordinanza del DFGP
sulla gestione dei centri di registrazione
Modifica del 24 marzo 2004
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia
ordina:
I
L’ordinanza del DFGP del 14 marzo 20011 sulla gestione dei centri di registrazione è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 4
Abrogato
Art. 8a Rifiuto del permesso d’uscita
Il permesso d’uscita può essere negato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione se:
in tale giorno devono tenersi a disposizione per l’esecuzione della procedura d’asilo e di allontanamento;
devono sbrigare lavori domestici in conformità dell’articolo 7; o
disattendono gli oneri, che sono stati loro imposti per mantenere la tranquillità e l’ordine.
Con il rifiuto di concedere l’uscita è possibile imporre alla persona in questione il divieto di accedere a determinati locali del centro di registrazione che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione.
Il rifiuto di concedere l’uscita avviene senza formalità.
Se il permesso d’uscita è rifiutato per più di un giorno o se viene rifiutato più volte di seguito, alla persona in questione è rilasciata, su sua espressa domanda, una decisione impugnabile.
Art. 8b Esclusione dal centro di registrazione
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che con il loro comportamento mettono in pericolo altre persone nel centro di registrazione, disturbano la tranquillità o si rifiutano di seguire le ingiunzioni del personale, possono essere esclusi dal centro di registrazione per al massimo 24 ore.
L’esclusione dal centro di registrazione avviene mediante decisione.
Art. 8c Ricorso contro le misure
I ricorsi contro le misure giusta gli articoli 8a e 8b sono giudicati dal Dipartimento.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.
24 marzo 2004 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Christoph Blocher