RU 2004 2019
Ordinanza
sull’elaborazione dei dati personali
nell’Amministrazione federale delle dogane
(Ordinanza sull’elaborazione dei dati AFD)
Modifica del 31 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato A 6 dell’ordinanza sull’elaborazione dei dati AFD del 9 maggio 20031 riceve la nuova versione conformemente all’annesso.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.
31 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Allegato A 6 Rapporti e comunicazioni Cgcf (Rumaca) 1. Base legale Articoli 27 e 137 LD.
2. Obiettivo Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso 2 lettere b e c LD, alla tenuta degli atti, al controlling, alla stesura di analisi dei rischi, all’informazione dei superiori, delle autorità di polizia e degli uffici committenti.
3. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati su singoli avvenimenti al confine (dati personali e indirizzo di persone, indicazioni in merito a veicoli e cose, nonché dati sulla fattispecie); 2. rapporti su accertamenti al confine (dati personali e indirizzo di persone, indicazioni in merito a veicoli e cose, nonché dati sulla fattispecie).
4. Competenza e organizzazione Il Comando centrale del Corpo guardie di confine gestisce il sistema d’informazione.
5. Accesso e trattamento 1. I collaboratori competenti del Corpo delle guardie di confine hanno accesso ai dati del sistema d’informazione e possono trattarli. 2. Nella procedura di richiamo i collaboratori della divisione Cause penali della DGD e della sezione Servizio inquirente delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati in correlazione con le infrazioni che vengono giudicate nella procedura abbreviata e possono trattarli. 3. Nella procedura di richiamo gli specialisti in stupefacenti degli ispettorati doganali, designati dal Comando centrale Cgcf, hanno accesso ai dati in correlazione con gli stupefacenti e possono trattarli. 4. Istruzioni interne stabiliscono l’accesso e l’abilitazione al trattamento da parte delle singole persone.