RU 2004 2411
Ordinanza 1
concernente la legge sul lavoro
(OLL 1)
Modifica del 7 aprile 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 4a Istituti ospedalieri e cliniche pubblici
La legge è applicabile agli istituti ospedalieri e alle cliniche pubblici nell’ambito dei rapporti di lavoro che li legano ai medici assistenti.
Per istituti ospedalieri e cliniche pubblici si intendono gli istituti ospedalieri e le cliniche dei Cantoni e dei Comuni che fanno parte di un’amministrazione pubblica o sono organizzati come istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica o come enti di diritto pubblico.
Sono considerati medici assistenti i medici che, dopo l’esame federale in medicina umana, dentaria o veterinaria, seguono un perfezionamento al fine di:
ottenere un titolo di medico specialista; oppure
ottenere l’autorizzazione per l’apertura di un proprio studio.
Art. 7 cpv. 3
Sono fatti salvi gli articoli 4 e 4a.
Art. 12 cpv.1
Abrogato
Art. 86 rubrica
Sistema automatizzato di informazione e di documentazione
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
7 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |