RU 2004 2873
Ordinanza
concernente la confisca degli averi
e delle risorse economiche iracheni congelati
e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq
del 18 maggio 2004
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
la confisca degli averi e delle risorse economiche bloccati in virtù dell’articolo2 capoverso1 dell’ordinanza del 7 agosto 19902 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq; e
il trasferimento degli averi e del ricavato della vendita delle risorse economiche al Development Fund for Iraq.
Art. 2 Procedura di confisca
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) è autorizzato a confiscare, mediante decisione, gli averi e le risorse economiche di cui all’articolo1.
Prima della notifica della decisione di confisca, comunica per scritto alle parti un progetto della decisione. Le parti hanno 30 giorni per pronunciarsi in merito.
Art. 3 Eccezioni
D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, il DFE può autorizzare eccezioni se servono a prevenire casi di rigore. Le relative domande vanno presentate al DFE entro il termine previsto dall’articolo2 capoverso2.
Art. 4 Ricorso
Le decisioni di confisca del DFE possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
RS 946.206.1 e loro trasferimento al Development Fund for Iraq
Art. 5 Trasferimento al Development Fund for Iraq
Non appena la decisione di confisca è passata in giudicato, il DFE trasferisce gli averi e il ricavato della vendita delle risorse economiche confiscate al Development Fund for Iraq.
Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004 con effetto sino al 30 giugno 2007.
18 maggio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |