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Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

AS 2004 2873 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 18 mag 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2004-2873/it/ordinanza-concernente-la-confisca-degli-averi-e-delle-risorse-economiche-iracheni-congelati-e-il-loro-trasferimento-al-development-fund-for-iraq

Consultato il 4 set 2026

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Fonte

Atto di base di: Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq (RS 946.206.1)

RU 2004 2873

Ordinanza
concernente la confisca degli averi
e delle risorse economiche iracheni congelati
e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

del 18 maggio 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 101

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. la confisca degli averi e delle risorse economiche bloccati in virtù dell’articolo2 capoverso1 dell’ordinanza del 7 agosto 19902 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq; e

  2. il trasferimento degli averi e del ricavato della vendita delle risorse economiche al Development Fund for Iraq.

Footnotes

  1. [2] RS 946.206

Art. 2 Procedura di confisca

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) è autorizzato a confiscare, mediante decisione, gli averi e le risorse economiche di cui all’articolo1.

Prima della notifica della decisione di confisca, comunica per scritto alle parti un progetto della decisione. Le parti hanno 30 giorni per pronunciarsi in merito.

Art. 3 Eccezioni

D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, il DFE può autorizzare eccezioni se servono a prevenire casi di rigore. Le relative domande vanno presentate al DFE entro il termine previsto dall’articolo2 capoverso2.

Art. 4 Ricorso

Le decisioni di confisca del DFE possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

RS 946.206.1 e loro trasferimento al Development Fund for Iraq

Art. 5 Trasferimento al Development Fund for Iraq

Non appena la decisione di confisca è passata in giudicato, il DFE trasferisce gli averi e il ricavato della vendita delle risorse economiche confiscate al Development Fund for Iraq.

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004 con effetto sino al 30 giugno 2007.

18 maggio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz