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Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi

AS 2004 335 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 1 gen 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2004-335/it/ordinanza-dell-ufag-concernente-la-determinazione-di-periodi-e-termini-nonche-la-liberazione-di-quantitativi-parziali-dei-contingenti-doganali-per-l-importazione-di-verdura-e-frutta-fresche-nonche-di-fiori-recisi-freschi

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (RS 916.121.100)

RU 2004 335

Ordinanza dell’UFAG
concernente la determinazione di periodi e termini nonché
la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali
per l’importazione di verdura e frutta fresche nonché
di fiori recisi freschi
(Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)

Comunicazione del 1° gennaio 2004

L’allegato 2 dell’ordinanza del 12 gennaio 20001 sulla liberazione secondo l’OIEVFF è stato modificato durante il mese di dicembre 2003 alle seguenti date: 2 dicembre 2003 4 dicembre 2003 9 dicembre 2003 11 dicembre 2003 16 dicembre 2003 18 dicembre 2003 23 dicembre 2003

Il testo integrale delle modifiche può essere consultato od ottenuto presso l’Ufficio federale dell’agricoltura, Sezione Importazioni ed esportazioni, 3003 Berna.

1° gennaio 2004 Cancelleria federale

Footnotes

  1. [1] RS 916.121.100