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Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento

AS 2004 3531 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 23 giu 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2004-3531/it/ordinanza-concernente-la-determinazione-delle-aliquote-di-dazio-e-l-importazione-di-cereali-alimenti-per-animali-paglia-strame-e-merci-la-cui-trasformazione-produce-residui-che-servono-al-foraggiamento

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
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  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (RS 916.112.211)

RU 2004 3531

Ordinanza
concernente la determinazione delle aliquote di dazio
e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci
la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento
(Ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di cereali e di alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 2b Contingente doganale di cereali panificabili

Le quote di contingente doganale di cereali panificabili (contingente doganale

n. 27) sono assegnate secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni d’importazione.

Ha diritto ad una quota di contingente doganale chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse secondo l’articolo 8 della legge dell’8 ottobre 19822 sull’approvvigionamento del Paese.

L’Ufficio federale può liberare mediante ordinanza il contingente doganale in più parti scaglionate cronologicamente. Prima di procedere alla liberazione consulta le cerchie interessate.

Footnotes

  1. [2] RS 531

Footnotes

  1. [1] RS 916.112.211

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz