RU 2004 3531
Ordinanza
concernente la determinazione delle aliquote di dazio
e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci
la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento
(Ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali)
Modifica del 23 giugno 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di cereali e di alimenti per animali è modificata come segue:
Art. 2b Contingente doganale di cereali panificabili
Le quote di contingente doganale di cereali panificabili (contingente doganale
n. 27) sono assegnate secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni d’importazione.
Ha diritto ad una quota di contingente doganale chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse secondo l’articolo 8 della legge dell’8 ottobre 19822 sull’approvvigionamento del Paese.
L’Ufficio federale può liberare mediante ordinanza il contingente doganale in più parti scaglionate cronologicamente. Prima di procedere alla liberazione consulta le cerchie interessate.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |