RU 2004 4123
Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno
(OOrg-DFI)
Modifica del 18 agosto 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 giugno 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 13
Abrogato
Art. 13 Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER)
La Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER) è l’autorità federale competente per le questioni di portata nazionale e internazionale concernenti l’educazione in generale, l’educazione universitaria, la ricerca e l’astronautica. Nei campi di sua competenza la SER collabora strettamente con gli altri servizi federali, segnatamente con l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).
La SER è diretta dal segretario di Stato.
Il settore dei PF (art. 16) è aggregato alla SER.
La SER persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
promuovere la qualità e l’efficienza della ricerca, dell’insegnamento e dei servizi delle scuole universitarie svizzere (compresi i politecnici federali), la valorizzazione del sapere e il dialogo tra scienza e società;
rafforzare la competitività della piazza universitaria e di ricerca svizzera;
promuovere la cooperazione scientifica sul piano internazionale, in particolare favorendo l’integrazione delle scuole universitarie svizzere nello spazio europeo della ricerca e dell’insegnamento universitario;
riformare il settore dell’educazione universitaria e della ricerca puntando ad una ripartizione chiara dei compiti, al rafforzamento dei legami e all’intensificazione della collaborazione tra gli istituti;
accrescere la mobilità degli studenti e dei docenti universitari;
coordinare e promuovere l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extraatmosferico, soprattutto nel quadro della cooperazione internazionale.
Per perseguire questi obiettivi la SER svolge le funzioni seguenti:
dirige il settore politico della scienza, della ricerca, delle scuole universitarie e della ricerca spaziale, coordina le relative attività in seno all’Amministrazione federale, assicura un’adeguata presa in considerazione delle posizioni della Confederazione negli organi di coordinamento e l’intrattenimento di rapporti di collaborazione stretti con i Cantoni;
prepara e mette in atto la politica e le decisioni strategiche nei campi di sua competenza. In particolare prepara i mandati e gli accordi di prestazione per gli istituti gestiti dalla Confederazione o che beneficiano di cospicui sussidi federali e ne verifica l’adempimento;
cura gli aspetti legati alla cooperazione internazionale e promuove i contatti con partner all’estero; in particolare rappresenta nei campi di sua competenza gli interessi della Svizzera in organizzazioni, programmi e cooperazioni internazionali e promuove le relazioni internazionali, in particolare con l’Unione europea;
funge da intermediario tra il dipartimento e il settore dei PF (art. 16) ed è l’interlocutore di quest’ultimo per tutti gli affari rilevanti per la politica nazionale in materia di ricerca come pure per gli aspetti concernenti la gestione del settore di PF da parte del dipartimento e del Consiglio federale;
è l’interlocutore degli istituti scientifici nazionali per tutte le questioni che rientrano nei campi di sua competenza e cura, soprattutto in ambito spaziale, i contatti con l’industria e l’utenza;
sostiene le università cantonali, gli istituti e i progetti universitari come pure gli istituti incaricati di promuovere la ricerca, gli istituti di ricerca e i servizi scientifici ausiliari;
si occupa del riconoscimento degli attestati di maturità cantonali ed esteri, organizza gli esami federali di maturità e accorda indennità di studio.
Art. 14 e 15
Abrogati
II
Il diritto vigente è modificato conformemente all’allegato.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
18 agosto 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
L’allegato (Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale) dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue.
Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale B. Dipartimenti:
Dipartimento federale dell’interno 1. Unità dell’Amministrazione federale centrale: Sostituire: Aggruppamento per la scienza e la ricerca Gruppe für Wissenschaft und Forschung Groupement de la science et de la recherche Gruppa per scienza e perscrutaziun Segreteria di Stato Staatssekretariat Secrétariat d’Etat Secretariat da stadi Ufficio federale dell’educazione e della scienza Bundesamt für Bildung und Wissenschaft Office fédéral de l’éducation et de la science Uffizi federal per furmaziun e scienza con: Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca Staatssekretariat für Bildung und Forschung Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche Secretariat da stadi per furmaziun e perscrutaziun