RU 2004 4545
Ordinanza 05
concernente l’adeguamento delle prestazioni
dell’assicurazione militare all’evoluzione dei salari
e dei premi
(Ordinanza AM concernente l’adeguamento)
del 27 ottobre 2004
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso4, 40 capoverso3, 43 e 49 capoverso4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM),
ordina:
Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 1 LAM
Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue:
le rendite assegnate nel 2002 e precedentemente dello2,50 %;
le rendite assegnate nel 2003 dell’0,82 %.
Art. 2 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 2 LAM
Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue:
le rendite assegnate nel 2002 e precedentemente dell’1,29 %;
le rendite assegnate nel 2003 dell’0,82 %.
Art. 3 Anno determinante e importo dell’adeguamento
L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare (OAM).
Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità
Il nuovo importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità secondo l’articolo 26 capoverso1 primo periodo OAM3 è applicabile alle rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 2003, calcolate sul precedente importo annuo di 31 871 franchi, non riscattate, e alle nuove rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Art. 5 Livello dell’indice
Le rendite che devono essere aumentate giusta l’articolo1 sono adeguate al livello dell’indice del salario nominale di 2093 punti (giugno 1939 = 100).
Il rincaro è compensato fino a concorrenza dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 110,0 punti (maggio 1993 = 100) per tutte le rendite di durata indeterminata.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza 03 del 23 ottobre 20024 concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei salari e dei premi è abrogata.
Art. 7 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 10 novembre 19935 sull’assicurazione militare (OAM) è modificata come segue:
Art. 15 cpv.1
L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capoverso4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e la rendita d’invalidità secondo l’articolo 40 capoverso3 della legge ammonta a 133 798 franchi.
Art. 26 cpv.1 primo periodo
L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 32 283 franchi. ...
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
27 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |