RU 2004 4895
Ordinanza del DFE
sull’agricoltura biologica
Modifica del 10 novembre 2004
Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:
I
L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 3
In caso di elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di catastrofi è possibile, dopo avere ottenuto a titolo preliminare l’autorizzazione scritta dell’ente di certificazione, ricostituire gli apiari attraverso l’acquisto di colonie provenienti da allevamenti convenzionali, se non sono disponibili colonie che soddisfano le esigenze della presente ordinanza; in questo caso va rispettato un periodo di conversione di un anno.
Art. 10 cpv.1
L’apicoltore fornisce all’ente di certificazione un inventario cartografico in scala adeguata dell’ubicazione delle arnie, con l’indicazione di luogo (denominazioni locali e indicazioni sui fondi), mielata, numero delle colonie, luoghi di stoccaggio dei prodotti ed eventualmente luoghi nei quali si svolgono determinati processi di trasformazione e d’imballaggio. Se il Dipartimento non ha designato alcuna zona o regione di cui all’articolo 16h capoverso 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica2, l’apicoltore è tenuto a fornire all’ente di certificazione adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinaggio accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dalla presente ordinanza.
Art. 12 cpv. 3
Per la nutrizione artificiale è possibile utilizzare, con l’autorizzazione dell’ente di certificazione, sciroppo o canditi ottenuti con metodo di produzione biologica in luogo del miele biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele (p. es. a seguito della formazione di miele di melicitosio).
Art. 16b cpv.1
Per importazioni giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, la casella 16 deve essere compilata dall’ente di certificazione dell’importatore.
II
Gli allegati 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
L’allegato 9 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 novembre 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
Allegato 3
(art. 3) Parte C, C.3. Prodotti di origine animale non trasformati e prodotti che ne derivano ottenuti mediante i procedimenti descritti nell’introduzione, numero1 lettera a Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell’acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali. Budella naturali
Allegato 4
(art. 4) Elenco dei Paesi Argentina, numero 3: – «Instituto Argentino para la Certificacion y Promocion de Productos Agropecuarios Organicos SRL» (Argencert); – «Organizacion Internacional Agropecuaria» (OIA); – Letis S.A. – Food Safety S.A.
Australia, numero 3: – Australian Certified Organic (ACO) – Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry) – Bio-dynamic Research Institute (BDRI) – Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) – Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA) – National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA) Nuova Zelanda, numeri2 a 5: 2. Provenienza: i prodotti di cui al numero1 lettera a e gli ingredienti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica dei prodotti di cui al numero1 lettera b devono essere prodotti in Nuova Zelanda o essere importati in Nuova Zelanda:
dalla Svizzera; o
da un Paese terzo riconosciuto in virtù del presente allegato; o
da un Paese terzo le cui prescrizioni relative alla produzione e al controllo sono state riconosciute equivalenti a quelle del programma MAF «Food Official Organic Assurance Programme» in base alle garanzie e alle informazioni fornite dall’autorità competente conformemente alle prescrizioni emanate dal MAF; a tale proposito possono essere importati soltanto gli ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, destinati a essere incorporati, nella misura del 5 % al massimo, nei prodotti di origine agricola che entrano a loro volta nella composizione dei prodotti della categoria definita al punto1 lettera b preparati in Nuova Zelanda.
– BIO-GRO New Zealand – AgriQuality 4. Enti emittenti il certificato di controllo: – Ministry of Agriculture and Forestry, New Zealand Food Safety Authority 5. Data limite di ammissione: 30 giugno 2006.
Repubblica Ceca Abrogato Ungheria Abrogato
Allegato 9
Parte A: Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica Confederazione Svizzera Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica 1. Ente di certificazione o autorità del Paese2. Importazione giusta: d’origine emittente (nome e indirizzo) ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi3) ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 24 (autorizzazione particolare) 3. Numero di serie del certificato di controllo 4. Numero di riferimento dell’autorizzazione particolare giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica 5. Esportatore (nome e indirizzo) 6. Ente o autorità di controllo (nome e indirizzo) 7. Produttore o preparatore del prodotto 8. Paese d’origine (nome e indirizzo) 9. Paese di destinazione Svizzera 10. Primo destinatario in Svizzera (nome e 11. Importatore (nome e indirizzo) indirizzo) 12. Contrassegni e cifre, numero di contai- 13. Voce di tariffa 14. Quantitativo ner, numero e tipo, denominazione commer- dichiarato nell’unità ciale del prodotto appropriata (chilogrammi, litri, ecc.) 15. Dichiarazione dell’ente o dell’autorità di cui alla casella 1 Si certifica che i prodotti indicati nella casella 12 sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CEE) n. 2092/91.
Nome e firma del responsabile Timbro dell’ente o dell’autorità emittente
Conformemente all’allegato 4 dell’ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica (RS 910.181) 16. Per importazioni giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica (autorizzazione particolare): dichiarazione dell’ente di certificazione competente per l’importatore.
Si certifica che per la commercializzazione in Svizzera dei prodotti indicati nella casella 12 è stata rilasciata un’autorizzazione particolare giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Firma e timbro dell’ente di certificazione competente 17. Controllo dell’invio da parte della competente autorità (veterinario di confine) o dell’ente di certificazione in Svizzera Registrazione dell’importazione (numero della dichiarazione doganale, data d’importazione e ufficio doganale di notifica):
Nome e firma del responsabile Timbro 18. Dichiarazione del primo destinatario Si certifica che il ricevimento delle merci è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 parte B numero 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Nome dell’impresa Data Nome e firma del responsabile