RU 2004 4925
Ordinanza
concernente l’assegnazione di contributi ai costi
per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 53 capoverso1 e 62 capoverso3 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie,
ordina:
Art. 1 Contributi
Per sostenere i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 13–15 dell’ordinanza del 23 giugno 20042 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA), sono assegnati i seguenti contributi:
per ogni vitello: 25 franchi all’azienda in cui il vitello è nato;
per ogni animale della specie bovina macellato: 25 franchi al macello;
per ogni animale della specie ovina, caprina o suina macellato:4.50 franchi al macello.
Art. 2 Condizioni per l’assegnazione dei contributi
Trattandosi di animali della specie bovina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita o di macellazione dell’animale secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.
Trattandosi di animali della specie bovina, al momento della notifica di macellazione deve essere registrata nella banca dati sul traffico di animali la notifica di nascita.
Trattandosi di animali della specie bovina, al momento della notifica di macellazione deve essere registrata nella banca dati sul traffico di animali la vita completa dell’animale. Quest’ultima comprende, per ogni azienda nella quale l’animale è stato detenuto:
il numero di identificazione dell’azienda;
l’indirizzo dell’azienda;
la forma di detenzione;
RS 916.407 dei sottoprodotti di origine animale
la notifica di nascita; e
tutte le date di arrivo nell’azienda e di partenza dalla stessa.
I contributi ai macelli sono assegnati soltanto se i sottoprodotti di origine animale degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina sono eliminati in stabilimenti d’eliminazione e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 35 capoverso 2 OESPA4.
Art. 3 Versamento e compensazione dei contributi
Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contributi. Può compensare tali contributi con gli emolumenti dovuti dall’azienda in virtù dell’ordinanza del 28 marzo 20015 sugli emolumenti per il traffico di animali.
Art. 4 Rimedi giuridici
Chi non è d’accordo con il conteggio può chiedere entro 30 giorni all’Ufficio federale dell’agricoltura di emanare una decisione.
Contro tale decisone può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell’economia.
Per il resto si applicano le disposizioni della procedura amministrativa federale.
Art. 5 Disposizioni transitorie
Trattandosi di animali della specie bovina nati prima del 1° dicembre 1999, non è necessaria la notifica di nascita secondo l’articolo2 capoverso2.
Trattandosi di animali della specie bovina nati prima del 1° aprile 2004, non è necessaria la registrazione della vita completa dell’animale secondo l’articolo 2 capoverso3.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |