RU 2004 725
Ordinanza del Consiglio dei PF
sul corpo professorale dei politecnici federali
(Ordinanza sul corpo professorale dei PF)
del 18 settembre 2003 (RS 172.220.113.40; RU 2003 5033)
Articolo 13 capoverso 4 prima fase, e articolo 37 capoverso 3
Invece di:
Art. 13 cpv. 4, prima fase
Ai professori che hanno compiuto il 58° anno d’età al momento in cui un licenziamento ai sensi del capoverso 3 diventa effettivo viene versata una rendita di vecchiaia della Cassa pensioni della Confederazione, invece del risarcimento di cui al capoverso 3. ...
Art. 37 cpv. 3
Se entro il 30 giugno 2004 non si arriva ad un accordo su un contratto di lavoro in forma scritta ai sensi dell’articolo 7, il Consiglio dei PF risolve il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre 2004 con effetto a partire al più tardi dal 30 giugno 2005. La risoluzione avviene mediante contratto di disdetta scritto o mediante decisione.
Leggasi:
Art. 13 cpv. 4, prima fase
Ai professori che hanno compiuto il 58° anno d’età ed erano impiegati da dieci anni nel settore dei PF al momento in cui un licenziamento ai sensi del capoverso 3 diventa effettivo viene versata una rendita di vecchiaia della Cassa pensioni della Confederazione, invece del risarcimento di cui al capoverso 3. ...
Art. 37 cpv. 3
Se entro il 30 giugno 2004 non si arriva ad un accordo su un contratto di lavoro in forma scritta ai sensi dell’articolo 7, il Consiglio dei PF risolve il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre 2004 con effetto a partire al più tardi dal 30 giugno 2005. La risoluzione avviene mediante contratto di disdetta scritto o mediante decisione. L’articolo 13 non si applica.
3 febbraio 2004 Cancelleria federale