RU 2005 1245
Legge federale
sull’applicazione provvisoria di trattati
internazionali
dell’8 ottobre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 18 novembre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 18 febbraio 20042,
decreta:
I
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Art. 7b Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale
Nel caso in cui l’Assemblea federale è competente per l’approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l’applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.
L’applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione del trattato in questione.
Il Consiglio federale notifica la fine dell’applicazione provvisoria agli Stati contraenti.
2. Legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento
Art. 152 cpv. 3bis
Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione è di competenza dell’Assemblea federale.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
La Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004 | Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004 |
|---|---|
Il presidente: Fritz Schiesser | Il presidente: Max Binder |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 27 gennaio 2005.5
Lapresente legge entra in vigore il 1° aprile 2005 come da decisione della Conferenza di coordinazione dell’Assemblea federale.
11 febbraio 2005 La Conferenza di coordinazione dell’Assemblea federale