RU 2005 1247
Ordinanza
sull’agevolazione doganale secondo l’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 28 febbraio 2005
Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
1. Modifica di un’agevolazione doganale Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo Agevolazione attuale 2106. Idrolizzati di proteine ed autolizzati per l’ulteriore 20.—
30 di lievito lavorazione Osservazione: (preparazione di condimenti Merci provenienti dai Paesi della per minestrone ecc.) Comunità economica europea fr. 5.–. Sostituire con 2106. Idrolizzati di proteine ed autolizzati per l’ulteriore 20.—
30 di lievito lavorazione (preparazione di condimenti per minestrone ecc.) 2. Modifica di aliquote di dazio Voce di tariffa Aliquota attuale Sostituire con 1007.0029 9.50 8.50 1104.2220 18.60 17.40
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.
28 febbraio 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz