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Ordinanza concernente l’introduzione dell’indennità di maternità nella legislazione sul personale federale (Modifica dell’ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale e dell’ordinanza sul personale federale)

AS 2005 2479 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 10 giu 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2005-2479/it/ordinanza-concernente-l-introduzione-dell-indennita-di-maternita-nella-legislazione-sul-personale-federale-modifica-dell-ordinanza-quadro-relativa-alla-legge-sul-personale-federale-e-dell-ordinanza-sul-personale-federale

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sul personale federale (RS 172.220.111.3),

RU 2005 2479

Ordinanza
concernente l’introduzione dell’indennità di maternità
nella legislazione sul personale federale
(Modifica dell’ordinanza quadro relativa alla legge sul personale
federale e dell’ordinanza sul personale federale)

del 10 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

Le ordinanze menzionate qui di seguito sono modificate come segue:

1. Ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20001

Art. 9 Congedo di maternità

(art. 17 cpv. 2 LPers)

Alla nascita del figlio, l’impiegata beneficia di un congedo pagato o parzialmente pagato di:

  1. almeno 98 giorni se il giorno del parto non ha ancora terminato il suo primo anno di servizio;

  2. almeno4 mesi se ha al suo attivo più di un anno di servizio.

Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno o delle leggi cantonali.

Footnotes

  1. [4] RS 834.1
  2. [2] RS 834.1

Footnotes

  1. [1] RS 172.220.11

2. Ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale

Art. 60 Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di maternità

(art. 29 cpv. 1 LPers)

In caso di interruzione del lavoro dovuta a maternità, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati all’impiegata durante4 mesi.

Se lo desidera, l’impiegata può sospendere il lavoro al massimo2 settimane prima della data prevista per il parto.

Se il diritto allo stipendio di cui al capoverso1 prende fine prima che abbia preso fine il diritto all’indennità di maternità conformemente alla legge federale del 25 settembre 19524 sulle indennità di perdita di guadagno poiché il versamento di tale indennità è stato differito, durante il periodo compreso tra la fine del diritto allo stipendio e la fine del diritto all’indennità è versata all’impiegata soltanto l’indennità di maternità.

Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali.

Art. 61 cpv.3

Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali.

Footnotes

  1. [3] RS 172.220.111.3

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz