RU 2005 2513
Ordinanza
sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci
pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
(Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS)
Modifica del 10 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 giugno 20011 sugli addetti alla sicurezza è modificata come segue:
Art. 2 cpv.1 e 1bis
La presente ordinanza si applica alle imprese che trasportano merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile o che, in questo contesto, effettuano operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico o scarico; alle funicolari si applica il capoverso 1bis.
L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza gli impianti di trasporto a fune in base al loro potenziale di pericolo.
Art. 3 lett. b
b. merci pericolose: sostanze o oggetti designati come tali nell’ordinanza del 29 novembre 20022 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e nell’ordinanza del 3 dicembre 19963 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia.
Art. 5 cpv.1 e 3
Le deroghe all’obbligo di designare addetti alla sicurezza sono disciplinate nell’allegato alla presente ordinanza. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare l’allegato all’evoluzione del diritto nazionale e internazionale.
L’autorità esecutiva può autorizzare ulteriori deroghe all’obbligo di designare addetti alla sicurezza, sempreché si presenti un caso speciale e purché la sicurezza sia garantita. Nel settore delle strade, le deroghe possono essere accordate unicamente con il consenso dell’Ufficio federale delle strade.
Art. 19 cpv. 1bis
Per il trasporto di merci pericolose della classe 7 deve essere sostenuto un esame speciale.
II
L’allegato è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.
10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 5 cpv. 1) Deroghe Sono esenti dall’obbligo di designare addetti alla sicurezza: 1. le imprese, le cui attività non superino le quantità limitate per unità di trasporto, stabilite dai valori limite di cui al numero1.1.3.6, al capoverso2.2.7.1.2 e ai capitoli3.3 e 3.4 ADR4/RID5; 2. le imprese, le cui attività si limitano a:
contenitori-cisterna di cantiere secondo il numero1.1.3.6.3.b SDR6;
2 unità di irradiazione n. ONU 2916 con un’attività al massimo 10 volte superiore al valore A2 (o al valore A1 in caso di particolari fonti radioattive) o 2 sonde isotopiche n. ONU 3332 per unità di trasporto.
Il RID (Allegato I al CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU, né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch