RU 2005 2541
Ordinanza
concernente il contingentamento della produzione lattiera
(Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del 10 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul contingentamento lattiero è modificata come segue:
Art. 10a Rubrica Domanda dell’organizzazione di categoria
Art. 10b Adeguamento dei contingenti
Gli adeguamenti dei contingenti giusta l’’articolo 31 capoverso 2 LAgr sono fissati nell’allegato.
Art. 20 cpv.1 terzo periodo
1… Se il contingente di un’azienda d’estivazione è stato aumentato dopo il 1° gennaio 2004, il latte commercializzato in misura suppletiva non può essere imputato all’azienda d’estivazione.
Art. 22 cpv.1
Il Servizio d’’amministrazione stabilisce per i produttori interessati l’importo della tassa per superamento di contingente dovuta per l’anno lattiero appena concluso.
Art. 27 cpv. 3 e 4
L’Ufficio federale esegue controlli a campione e apre un’inchiesta se vi è sospetto di infrazione.
Emana le misure amministrative ai sensi degli articoli 169–171 LAgr.
II
La presente ordinanza è completata con un allegato conformemente alla versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.
10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
Adeguamento dei contingenti delle organizzazioni di categoria 1. Organizzazione di categoria «L’Etivaz» Con effetto a decorrere dal 1° maggio 2005, i contingenti dei produttori dell’organizzazione di categoria Coopérative des producteurs de fromages d’’alpages «L’Etivaz» sono aumentati complessivamente di 585 942 chilogrammi. La ripartizione tra i singoli produttori avviene in funzione della lista datata 15 aprile 2005 di cui alla domanda dell’organizzazione di categoria.