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Decreto federale concernente due Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni, l’uno fra la Svizzera e i Paesi Bassi, l’altro fra la Svizzera e la Polonia

AS 2005 3833 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 15 mar 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2005-3833/it/decreto-federale-concernente-due-accordi-di-riassicurazione-in-materia-di-garanzia-dei-rischi-delle-esportazioni-l-uno-fra-la-svizzera-e-i-paesi-bassi-l-altro-fra-la-svizzera-e-la-polonia

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e l’Agenzia di assicurazione dei crediti all’esportazione SA, Sienna Strasse 39, 00-121 Varsavia (di seguito «KUKE SA»), in virtù della legge del 7 luglio 1994 concernente le assicurazioni dei crediti all’esportazione garantite dal Ministero delle finanze (RS 0.946.116.49),

Foglio federale: Messaggio concernente gli Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni fra la Svizzera e l'Olanda e fra la Svizzera e la Polonia (BBl 2005 166),

RU 2005 3833

Decreto federale
concernente due Accordi di riassicurazione in materia di garanzia
dei rischi delle esportazioni, l’uno fra la Svizzera e i Paesi Bassi,
l’altro fra la Svizzera e la Polonia

del 15 marzo 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al rapporto del 12 gennaio 20052 sulla politica economica esterna 2004,
decreta:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2005 949 l’uno fra la Svizzera e i Paesi Bassi, l’altro fra la Svizzera e la Polonia. DF

Art. 1

L’Accordo di riassicurazione reciproca concluso tra Atradius Dutch State Business NV, Amsterdam, e l’Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo, è approvato.

L’Accordo di riassicurazione reciproca concluso tra Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spólka Akcyjna, Warschau, e l’Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo, è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli Accordi e a metterli in vigore.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 9 marzo 2005 Consiglio degli Stati, 15 marzo 2005 La presidente: Thérèse Meyer Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz