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Ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi

AS 2005 4317 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 17 ago 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2005-4317/it/ordinanza-sulla-tariffa-del-controllo-dei-metalli-preziosi

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (RS 941.311)

Atto di base di: Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza da parte del controllo dei metalli preziosi (RS 941.319)

RU 2005 4317

Ordinanza
sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi

del 17 agosto 2005

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 18, capoverso1, 19, 34 capoverso2 e 37 capoverso3 della legge federale del 20 giugno 19331 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP); visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 941.31
  2. [2] RS 172.010
  3. [3] RS 172.041.1

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse:

  1. per prestazioni di servizio e decisioni dell’Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi, degli Uffici federali di controllo e dell’Ufficio cantonale di controllo di La Chaux-de-Fonds;

  2. per la determinazione del titolo da parte di saggiatori del commercio, in virtù dell’art. 41 LCMP.

Art. 2 Assoggettamento

Chiunque solleciti una prestazione di servizi o una decisione di cui all’articolo 1 deve pagare una tassa.

Art. 3 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza non contiene prescrizioni particolari, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti sono calcolati su base forfetaria (sezioni2 a 4) o in funzione del tempo impiegato (sezione 5).

RS 941.319

Sezione 2 Tasse di marchiatura

Art. 5 Principi

Le tasse per la marchiatura ufficiale svizzera delle casse d’orologio e di altri lavori, in metalli preziosi o plurimetallici si compone:

  1. della tassa per l’accertamento della conformità, e

  2. della tassa per l’apposizione del marchio.

Art. 6 Accertamento della conformità delle casse d’orologio e di altri lavori, in metalli preziosi o plurimetallici

Per l’accertamento della conformità delle casse d’orologio e di altri lavori in metalli preziosi o plurimetallici, sono applicabili le tasse seguenti:

Al pezzo Oro Argento Platino Palladio

  1. materiale certificato1.10 –.702.402.40

  2. materiale non certificato1.601.—3.203.20

Con «materiale certificato» si intendono i metalli preziosi e le leghe di metalli preziosi il cui titolo, prima dell’inizio della fabbricazione, è attestato da un certificato d’analisi o da un certificato di conformità emesso o riconosciuto da un ufficio secondo l’articolo1 lettera a.

Per i lavori composti da diversi metalli preziosi, le tasse applicate ad ogni metallo prezioso sono cumulate.

Art. 7 Apposizione del marchio sulle casse d’orologio e su altri lavori in metalli preziosi e plurimetallici

Per l’apposizione del marchio sulle casse d’orologio in metalli preziosi e plurimetalliche, sono applicabili le seguenti tasse:

Per marchio semplice Per marchio doppio Meccanicamente Laser Meccanicamente Laser

  1. da parte dell’ufficio di controllo –.652.10 –.852.60

  2. da parte del fabbricante stesso –.55 –.55 –.75 –.75

Per l’apposizione dei marchi su lavori in metalli preziosi e plurimetallici altri che le casse d’orologio, sono applicabili le seguenti tasse:

Per marchio semplice Per marchio doppio Meccanicamente Laser Meccanicamente Laser

  1. da parte dell’ufficio di controllo 1.—3.—1.404.—

  2. da parte del fabbricante stesso –.80 –.801.101.10

Con «marchio semplice» si intende:

  1. il marchio ufficiale svizzero, oppure

  2. il marchio internazionale secondo la Convenzione del 15 novembre 19724 sul controllo e la marchiatura dei metalli preziosi.

Con «marchio doppio» si intende il marchio ufficiale svizzero combinato con il marchio internazionale. Il marchio doppio è applicato in una sola operazione. Se la marchiatura è effettuata dal fabbricante stesso, la tassa per il marchio doppio è applicata anche se i due marchi sono apposti separatamente.

Footnotes

  1. [4] RS 0.941.31

Art. 8 Tassa amministrativa

Una tassa amministrativa di dieci franchi è percepita alla presentazione per la marchiatura ufficiale di piccole serie inferiori ai cinque pezzi.

La tassa amministrativa non è riscossa se le tasse di marchiatura sono percepite mensilmente o se i lavori sono presentati alla marchiatura da parte di privati.

Art. 9 Apposizione o obliterazione di altri marchi o designazioni

Per l’apposizione o obliterazione di altri marchi o designazioni, è applicabile la tassa seguente:

Per apposizione o obliterazione fr.

apposizione o obliterazione di altri marchi o designazioni –.50

Sezione 3 Tasse per la determinazione del titolo

Art. 10 Determinazione del titolo su lavori o campioni

Per la determinazione del titolo su lavori o campioni sono applicabili le seguenti tasse:

Metallo Metodo Tassa per la Tassa inferiore determinazione per tempi del titolo d’analisi ridotti fr. fr.

  1. oro coppellazione (o microcoppellazione) o analisi spettrale 90.– 70.–

  2. argento potenziometria o analisi spettrale 70.– 50.–

  3. argento determinazione indiretta dell’argento titolata simultaneamente con altri 45.– metalli preziosi

  4. platino gravimetria o analisi spettrale 210.– 170.–

  5. palladio gravimetria o analisi spettrale 210.– 170.–

La tassa copre la quantità di analisi necessaria alla determinazione del titolo di un singolo lavoro o di un campione.

Con «campione» si intende una frazione rappresentativa di una quantità più importante.

Con «determinazione del titolo con tempi d’analisi ridotti» si intendono le analisi per l’accertamento della conformità.

Per le analisi di arbitraggio, la tassa di determinazione del titolo è moltiplicata per tre.

Art. 11 Determinazione del titolo di prodotti della fusione

Perla determinazione del titolo di prodotti della fusione, sono applicabili le seguenti tasse:

Metallo Metodo Tassa per la determinazione del titolo fr

  1. oro coppellazione (o microcoppellazione) o analisi spettrale 95.–

  2. argento potenziometria o analisi spettrale 75.–

  3. argento determinazione indiretta dell’argento titolata simultaneamente con altri metalli preziosi 50.– Metallo Metodo Tassa per la determinazione del titolo fr

  1. platino gravimetria o analisi spettrale 210.–

  2. palladio gravimetria o analisi spettrale 210.–

La campionatura e la marchiatura dei prodotti della fusione sono inclusi nella tassa.

Per le analisi di arbitraggio, la tassa di determinazione del titolo è moltiplicata per tre.

Art. 12 Messa in forma analizzabile

In aggiunta alla tassa prevista dall’articolo 11, le tasse seguenti sono applicabili per la dissoluzione di materiale, soluzioni e sali:

Tassa per lotto campionato fr.

  1. tassa per la fusione assemblante al piombo di materiale già setacciato 250.–

  2. tassa per soluzioni e sali puliti 150.–

  3. tassa per le soluzioni e i sali insudiciati, normalmente destinati alla raffinazione o al recupero 300.–

Art. 13 Saggi semi-quantitativi, non distruttivi

Per i saggi semi-quantitativi, non distruttivi, di articoli in oro, argento, platino oppure palladio in forma massiccia o in forma di rivestimenti, è applicabile una tassa di 15 franchi.

Per i lavori dello stesso metallo ma di titoli diversi, la tassa prevista al capoverso 1 è percepita per ogni titolo. Per i lavori composti da diversi metalli, la tassa secondo il capoverso1 è prelevata per ogni metallo.

Sezione 4 Altre tasse forfetarie

Art. 14 Patenti e autorizzazioni per il commercio dei metalli preziosi

Per le patenti e autorizzazioni per il commercio dei metalli preziosi son applicabili le tasse seguenti:

fr.

  1. patente commerciale, concessione o rinnovo 1630.–

  2. patente di fonditore con marchio di fonditore, concessione o rinnovo 420.–

  3. tassa unica per la concessione di un marchio di fonditore supplementare 190.–

  4. autorizzazione individuale di fonditore con marchio individuale di fonditore, concessione o rinnovo 190.–

  5. tassa unica per il rilascio dell’autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio. 630.–

Art. 15 Registrazione o rinnovo di un marchio d’artefice

Per la registrazione o per il rinnovo di un marchio d’artefice, sono applicabili le tasse seguenti:

fr.

  1. registrazione o rinnovo di un marchio d’artefice individuale 525.–

  2. registrazione o rinnovo di un marchio d’artefice collettivo 1. per ogni marchio 525.–

2. per ogni partecipante 85.–

Art. 16 Modifica della registrazione di una patente, di un’autorizzazione o di un marchio d’artefice

La modifica o la radiazione di una patente o di una autorizzazione per il commercio dei metalli preziosi (art. 14) o di un marchio d’artefice (art. 15) non è sottoposta a tasse.

Art. 17 Esame di diploma e diploma federale

Per l’esame di diploma e per l’ottenimento del diploma federale di saggiatrice giurata o saggiatore giurato, sono applicabili le tasse seguenti:

fr.

  1. tassa d’iscrizione all’esame di diploma 135.–

  2. tassa per l’ottenimento del diploma federale di saggiatrice giurata o saggiatore giurato 535.–

Art. 18 Pesate

Per le pesate, è applicabile una tassa di5 franchi per ogni oggetto pesato.

Footnotes

  1. [5] RU 1985 1762, 1993 1495, 1995 3113, 1998 757

Sezione 5 Indennità orarie

Art. 19

Per le perizie e prestazioni di servizio non menzionate nelle sezioni2 a4, è applicabile una tassa da 80 a 120 franchi l’ora.

Nel quadro delle tasse previste al primo capoverso, la tassa è fissata in funzione delle conoscenze professionali necessarie.

Le ore possono essere frazionate in quarti d’ora intieri. Le frazioni di quarto d’ora contano come come quarti d’ora intieri.

Sezione 6 Dispositioni finali

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 30 ottobre 19855 sulle tasse del controllo dei metalli preziosi è abrogata.

Art. 21 Modifica del diritto in vigore

L’ordinanza dell’8 maggio 19346 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) è modificata come segue:

Footnotes

  1. [6] RS 941.311

Art. 97

e. Materiale Con il fabbricante può essere stipulato un contratto scritto, riferito alla certificato valutazione della conformità del materiale certificato.

Art. 117a

4. Contratto 1 Con il fabbricante può essere stipulato un contratto scritto, che l’autorizzi ad apporre personalmente, o a far apporre dal proprio personale, il marchio ufficiale al proprio domicilio e con le proprie infrastrutture.

La marchiatura ufficiale si svolge sotto la sorveglianza dell’ufficio di controllo.

Art. 186 cpv.3

Le tasse sono stabilite nell’ordinanza del 17 agosto 20057 sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi.

Footnotes

  1. [7] RS 941.319; RU 2005 4317

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.

17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz