RU 2005 4729
Ordinanza
sull’agevolazione doganale secondo l’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 28 settembre 2005
Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
Cifre 1007.0029, 1104.2220, 1104.2932, 1701.1100, 1200, 9999, 1701.1100, 1200 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo 1007. Sorgo a grani per la fabbricazione di 6.50
29 derrate alimentari, 1104. Altri cereali lavorati di avena per la fabbricazione di 16.20
20 derrate alimentari, 1104. Altri cereali lavorati per la fabbricazione di 16.80
32 di orzo derrate alimentari, 1701. Zucchero cristallizzato, allo stato per la fabbricazione di 31.58
00 solido, non lavorato, senza aggiunta mannite, sorbite,
00 di aromatizzanti o di coloranti dei loro esteri e di acido
99 gluconico 1701. Zuccheri greggi, allo stato solido, non per la raffinazione 44.88
00 lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti
00 o di coloranti
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2005.
28 settembre 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz