RU 2005 5201
Ordinanza
concernente l’adeguamento del limite di reddito
e degli assegni familiari secondo la LAF
del 9 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli2 capoverso 4, 5 capoversi2 e 4 nonché 7 capoverso2 della legge federale del 20 giugno 19521 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF),
ordina:
Art. 1 Limite de reddito
L’importo di base del limite di reddito previsto nell’articolo 5 capoverso 2 LAF è mantenuto a 30 000 franchi; il supplemento per i figli a 5 000 franchi.
Art. 2 Adeguamento degli assegni per i figli
Gli assegni per i figli secondo gli articoli2 capoverso 3 e 7 capoverso 1 LAF sono portati a:
175 franchi al mese nelle regioni di pianura e 195 franchi nelle regioni di montagna per i primi due figli;
180 franchi al mese nelle regioni di pianura e 200 franchi nelle regioni di montagna per il terzo figlio e ogni figlio seguente.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 26 novembre 20032 concernente l’adeguamento del limite di reddito e degli assegni per i figli secondo la LAF è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
9 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Le presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz RS 836.13