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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni

AS 2005 5261 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 16 nov 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2005-5261/it/ordinanza-sull-assicurazione-contro-gli-infortuni

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202)

RU 2005 5261

Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)

Modifica del 16 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 114 Premi supplementari per le spese amministrative

I premi supplementari per le spese amministrative servono a coprire i costi ordinari degli assicuratori per la pratica dell’assicurazione contro gli infortuni, ivi compresi quelli per prestazioni di terzi non destinati alla cura medica, quali spese di giustizia, di consulenze e di perizie.

L’Ufficio federale può chiedere agli assicuratori informazioni sulla riscossione dei premi supplementari per le spese amministrative.

Art. 119 Premio minimo

Gli assicuratori possono prevedere un premio minimo di 100 franchi all’anno al massimo per ciascuna branca dell’assicurazione obbligatoria. Tale importo comprende i premi supplementari menzionati all’articolo 92 capoverso1 della legge.

Footnotes

  1. [1] RS 832.202

II

La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2006.

16 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz