RU 2005 5261
Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)
Modifica del 16 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:
Art. 114 Premi supplementari per le spese amministrative
I premi supplementari per le spese amministrative servono a coprire i costi ordinari degli assicuratori per la pratica dell’assicurazione contro gli infortuni, ivi compresi quelli per prestazioni di terzi non destinati alla cura medica, quali spese di giustizia, di consulenze e di perizie.
L’Ufficio federale può chiedere agli assicuratori informazioni sulla riscossione dei premi supplementari per le spese amministrative.
Art. 119 Premio minimo
Gli assicuratori possono prevedere un premio minimo di 100 franchi all’anno al massimo per ciascuna branca dell’assicurazione obbligatoria. Tale importo comprende i premi supplementari menzionati all’articolo 92 capoverso1 della legge.
II
La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2006.
16 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |