RU 2005 5423
Ordinanza
concernente l’estensione degli obblighi di informazione
e del diritto di comunicazione di autorità, servizi
e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna
Proroga del 23 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20011 concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3
La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2008.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna