RU 2005 711
Legge federale
sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari
e sui contributi ai gruppi
(Legge sulle indennità parlamentari, LI)
Modifica dell’8 ottobre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042,
decreta:
I
La legge del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue:
Art. 7 Previdenza
Fino all’età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte.
La Confederazione versa il contributo a:
un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; o
un istituto della previdenza individuale vincolata.
Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.
Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.
L’ordinanza dell’Assemblea federale disciplina i dettagli.