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Legge federale sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi

AS 2005 711 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 8 ott 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2005-711/it/legge-federale-sulla-retribuzione-e-l-infrastruttura-dei-parlamentari-e-sui-contributi-ai-gruppi

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (RS 171.21)

Foglio federale: Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI) (BBl 2004 987),

RU 2005 711

Legge federale
sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari
e sui contributi ai gruppi
(Legge sulle indennità parlamentari, LI)

Modifica dell’8 ottobre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 2004 1287
  2. [2] FF 2004 1297

I

La legge del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Art. 7 Previdenza

Fino all’età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte.

La Confederazione versa il contributo a:

  1. un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; o

  2. un istituto della previdenza individuale vincolata.

Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.

Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.

L’ordinanza dell’Assemblea federale disciplina i dettagli.

Footnotes

  1. [4] RS 831.40 II La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore. Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004 Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005. 29 novembre 2004 Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale

Footnotes

  1. [3] RS 171.21