RU 2005 945
Legge federale
sulle bevande distillate
(Legge sull’alcool, LAlc)
Modifica del 18 giugno 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 10 febbraio 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042,
decreta:
I
La legge federale del 21 giugno 19323 sull’alcool è modificata come segue:
Art. 40 cpv.4
La Regia federale degli alcool può rifiutare la licenza per il commercio all’ingrosso se, nei cinque anni precedenti, il richiedente o la persona designata responsabile è stato punito per infrazione grave o ripetuta alla legislazione federale sull’alcool o sulle derrate alimentari oppure alle prescrizioni cantonali sul commercio al minuto di bevande alcooliche o a prescrizioni estere analoghe.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004 | Consiglio nazionale, 18 giugno 2004 |
|---|---|
Il presidente: Fritz Schiesser | Il presidente: Max Binder |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |