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Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti

AS 2006 1701 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 29 mar 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2006-1701/it/ordinanza-sulla-durata-del-lavoro-e-del-riposo-dei-conducenti-professionali-di-veicoli-leggeri-per-il-trasporto-di-persone-e-di-automobili-pesanti

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (RS 822.222)

RU 2006 1701

Ordinanza
sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti
professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone
e di automobili pesanti
(OLR 2)

Modifica del 29 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 6 maggio 19811 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «cronotachigrafo» è sostituita con l’espressione «odocronografo», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

Art. 3 cpv.1 e 3

La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di

posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l’art. 4 cpv. 2bis OLR 1) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.

I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all’estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7–11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.

Art. 15 cpv. 2

Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, l’odocronografo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate.

leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti

Art. 16 cpv. 6bis

Se il veicolo è equipaggiato di un odocronografo giusta l’articolo 100 capoverso 2 OETV o di un odocronografo riconosciuto equivalente dall’Ufficio federale (art. 222 cpv. 9 lett. c OETV), in luogo degli articoli 15 capoversi1 e 3, e 16 si applicano le prescrizioni di servizio degli articoli 14–14d OLR1. In questo caso valgono inoltre le norme per l’uso del libretto di lavoro giusta l’articolo 15 OLR1.

Art. 25 cpv. 2

Abrogato

Footnotes

  1. [1] RS 822.222

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2006.

29 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz