RU 2006 2687
Ordinanza
sul servizio civile
(OSCi)
Modifica del 16 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 79 capoverso1 della legge federale del 6 ottobre 19952 sul servizio civile sostitutivo (LSC); visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 81 capoversi3 a5 del Codice penale militare4 (CPM); visti gli articoli 9 capoverso2 e 27 capoverso2 della legge militare del 3 febbraio 19955 (LM); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 giugno 19776 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS),
Art. 111b Tassa per le convocazioni coattive
Per l’emanazione di una convocazione coattiva (art. 31a cpv. 4) l’organo d’esecuzione riscuote una tassa.
La tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo; tuttavia, essa non può eccedere i 400 franchi. Per ogni ora impiegata è fatturato un importo di 70 franchi.
Art. 111c Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti (OgeEm).