RU 2006 3371
Ordinanza
sugli emolumenti per le prestazioni
dell’Ufficio federale di giustizia
(Ordinanza sugli emolumenti UFG, Oem UFG)
del 5 luglio 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Art. 1 Principio ed eccezioni relativi al campo d’applicazione
L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni:
perizie e informazioni su questioni giuridiche;
informazioni da registri.
La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:
dell’Ufficio federale del registro del commercio;
dell’Ufficio federale dello stato civile;
del casellario giudiziale centrale svizzero;
dell’UFG fondate sulla legge del 17 dicembre 20042 sulla trasparenza.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.
La tariffa oraria varia da 100–250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.
Art. 4 Supplemento
Per le prestazioni dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza, l’UFG può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento.
Art. 5 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 30 ottobre 19854 sulle tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2007.
5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |