RU 2006 3923
Ordinanza
sull’agevolazione doganale secondo l’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 12 settembre 2006
Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
1. Abrogazione di agevolazioni doganali delle voci di tariffa 6210.1000 e 6307.9099 6210. Indumenti in stoffa non tessuta di per utilizzo negli 40.––
00 polipropilene, utilizzabili una sola volta ospedali e nelle cliniche 6307. Altri manufatti confezionati in stoffa non per utilizzo negli 40.––
99 tessuta di polipropilene, utilizzabili una ospedali e nelle cliniche sola volta 2. Inserimento di nuove agevolazioni doganali per le voci di tariffa 6210.1000 e 6307.9099 6210. Indumenti in stoffa non tessuta di per utilizzo negli 40.––
00 polipropilene o polietilene, utilizzabili ospedali e nelle cliniche una sola volta 6307. Altri manufatti confezionati in stoffa non per utilizzo negli 40.––
99 tessuta di polipropilene o polietilene, ospedali e nelle cliniche utilizzabili una sola volta 3. Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 0809.2010, 0809.2011, 0809.4012 e 0809.4013 0809. Ciliegie per la fabbricazione di1.––
10 liquori
11 0809. Prugne per la fabbricazione di1.––
12 liquori
13
II
Entrano in vigore:
la modifica giusta le cifre I/l e I/2 il 1° ottobre 2006;
la modifica giusta la cifra I/3 con effetto retroattivo al 1° febbraio 2006.
12 settembre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz