RU 2006 3925
Ordinanza
sull’imposizione degli oli minerali
(OIOm)
Modifica del 13 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:
Art. 49 cpv. 2
Il Dipartimento determina per quali corse è concessa la restituzione e fissa le aliquote d’imposta ridotte. Determina parimenti quali sono i veicoli ai quali, per motivi ecologici, viene concessa soltanto una restituzione ridotta.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
13 settembre 2006 Il nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz