RU 2006 4105
Ordinanza dell’UFV (3/06)
sulla definizione delle zone a rischio elevato
per l’introduzione della peste aviaria in Svizzera
del 29 settembre 2006
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 settembre 20061 che istituisce misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria in Svizzera,
ordina:
Art. 1 Zone a rischio
Sono zone a rischio le aree rivierasche di1 km di larghezza che si estendono intorno alle superfici e ai corsi d'acqua elencati nell’allegato.
Art. 2 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2006.
29 settembre 2006 Ufficio federale di veterinaria: Il direttore, Hans Wyss RS 916.443.42 aviaria in Svizzera
Allegato
(art. 1) Zone a rischio Aare, dal lago di Bienne a Klingnau Lago di Bienne, incluso il canale della Thielle Lago superiore di Costanza Lago inferiore di Costanza Lago di Greifen Lago di Hallwil Alto Reno, dal lago di Costanza a Basilea Lago artificiale di Klingnau Lago Lemano Limmat Lago di Morat Lago di Neuchâtel, incluso il canale della Broye Lago di Pfäffikon Reuss, dall’uscita dal lago dei Quattro Cantoni Rodano, dall’uscita dal lago di Ginvera Lago di Sempach Lago artificiale di Niederried Lago dei Quattro Cantoni Lago di Wohlen Lago di Zugo Lago di Zurigo