RU 2006 4671
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni
sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 15 novembre 2006
L’Ufficio federale delle comunicazioni
ordina:
I
L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 6 lett. d ed e
Le tasse ammontano a:
materia teorica «Procedura GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 40 franchi;
materia teorica «Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS»: 40 franchi.
Art. 7 cpv.1 lett. d ed e nonché cap.2 lett. c
Le tasse per l’esame completo ammontano a:
materia teorica «Procedura GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 40 franchi;
materia teorica «Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS»: 40 franchi.
Le tasse per l’esame complementare ammontano a:
c. materia teorica «Procedura GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 40 franchi.
Art. 10 Duplicato
Una tassa di 50 franchi è percepita per allestire il duplicato di un certificato di capacità ai sensi dell’articolo 12 lettere a–e dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19972 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.
Una tassa di 50 franchi è percepita per allestire il duplicato di un certificato di concessioni ai sensi dell’articolo 23 capoversi1 e 2 dell’ordinanza del 6 ottobre 19973 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.