RU 2006 4945
Ordinanza del DFI
sulla frutta, la verdura e i loro derivati
Modifica del 15 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulla frutta, la verdura e i loro derivati è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture
Art. 5 cpv. 3
Per verdura si intendono anche le alghe (verdi, marroni e rosse) che abitualmente si preparano o si consumano come la verdura, ad eccezione delle microalghe quali la Spirulina o la Clorella.
Art. 7 Denominazione specifica
Sui contenitori e gli imballaggi di patate deve essere indicata la varietà.
Sugli imballaggi e sulle etichette di alghe deve esserne indicata la specie. Se non esiste una denominazione commerciale usuale o se una tale denominazione non è chiara, deve essere indicata la denominazione latina completa del ceppo di alga.
Art. 12 cpv. 4 lett. a, 6 lett. a e 7
In deroga al capoverso 3 si applica quanto segue:
a. per ribes nero, ribes rosso, sorbola, olivella spinosa, rosa canina e mele cotogne: 250 g;
In deroga al capoverso 5 si applica quanto segue:
a. per ribes nero, ribes rosso, sorbola, olivella spinosa, rosa canina e mele cotogne: 350 g;
La confettura extra di rosa canina, nonché la confettura senza semi di lamponi, more, ribes nero, mirtilli, ribes rosso possono essere prodotte interamente o parzialmente con purea di frutta non concentrata.
Art. 20 lett. b, e, f, g, i
Sono ammessi gli ingredienti seguenti:
per le derrate alimentari descritte negli articoli 11, 13 e 15: pectina liquida secondo l’articolo1 capoverso 6 lettera b dell’ordinanza del 23 novembre 20052 sugli additivi;
per la confettura extra, la confettura semplice, la gelatina extra e la gelatina semplice, ottenute da altri frutti: succo di agrumi;
per la confettura semplice e la gelatina semplice, fabbricate con fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso o susine: succo di barbabietole rosse;
per la confettura extra e la confettura semplice, fabbricate con rosa canina, fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso, rabarbaro o susine: succo di frutti rossi;
per la confettura extra e la confettura semplice, la gelatina extra e la gelatina semplice: scorze di agrumi.
Art. 21 cpv.2
Le albicocche e le susine destinate alla fabbricazione della confettura semplice possono subire, oltre alla liofilizzazione, altri trattamenti di disidratazione.
Art. 22 cpv. 4
La denominazione specifica deve essere completata con l’indicazione dei frutti utilizzati in ordine decrescente delle percentuali del peso delle sostanze di partenza. Per i prodotti fabbricati con tre o più specie di frutti la dichiarazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla menzione «più frutti», da un’indicazione simile o dall’indicazione del numero di specie di frutti utilizzate.
II
Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2007. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin