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Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura e i loro derivati

AS 2006 4945 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 15 nov 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2006-4945/it/ordinanza-del-dfi-sulla-frutta-la-verdura-e-i-loro-derivati

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture (RS 817.022.107)

RU 2006 4945

Ordinanza del DFI
sulla frutta, la verdura e i loro derivati

Modifica del 15 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulla frutta, la verdura e i loro derivati è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture

Art. 5 cpv. 3

Per verdura si intendono anche le alghe (verdi, marroni e rosse) che abitualmente si preparano o si consumano come la verdura, ad eccezione delle microalghe quali la Spirulina o la Clorella.

Art. 7 Denominazione specifica

Sui contenitori e gli imballaggi di patate deve essere indicata la varietà.

Sugli imballaggi e sulle etichette di alghe deve esserne indicata la specie. Se non esiste una denominazione commerciale usuale o se una tale denominazione non è chiara, deve essere indicata la denominazione latina completa del ceppo di alga.

Art. 12 cpv. 4 lett. a, 6 lett. a e 7

In deroga al capoverso 3 si applica quanto segue:

a. per ribes nero, ribes rosso, sorbola, olivella spinosa, rosa canina e mele cotogne: 250 g;

In deroga al capoverso 5 si applica quanto segue:

a. per ribes nero, ribes rosso, sorbola, olivella spinosa, rosa canina e mele cotogne: 350 g;

La confettura extra di rosa canina, nonché la confettura senza semi di lamponi, more, ribes nero, mirtilli, ribes rosso possono essere prodotte interamente o parzialmente con purea di frutta non concentrata.

Art. 20 lett. b, e, f, g, i

Sono ammessi gli ingredienti seguenti:

  1. per le derrate alimentari descritte negli articoli 11, 13 e 15: pectina liquida secondo l’articolo1 capoverso 6 lettera b dell’ordinanza del 23 novembre 20052 sugli additivi;

  2. per la confettura extra, la confettura semplice, la gelatina extra e la gelatina semplice, ottenute da altri frutti: succo di agrumi;

  3. per la confettura semplice e la gelatina semplice, fabbricate con fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso o susine: succo di barbabietole rosse;

  4. per la confettura extra e la confettura semplice, fabbricate con rosa canina, fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso, rabarbaro o susine: succo di frutti rossi;

  5. per la confettura extra e la confettura semplice, la gelatina extra e la gelatina semplice: scorze di agrumi.

Footnotes

  1. [2] RS 817.022.31

Art. 21 cpv.2

Le albicocche e le susine destinate alla fabbricazione della confettura semplice possono subire, oltre alla liofilizzazione, altri trattamenti di disidratazione.

Art. 22 cpv. 4

La denominazione specifica deve essere completata con l’indicazione dei frutti utilizzati in ordine decrescente delle percentuali del peso delle sostanze di partenza. Per i prodotti fabbricati con tre o più specie di frutti la dichiarazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla menzione «più frutti», da un’indicazione simile o dall’indicazione del numero di specie di frutti utilizzate.

Footnotes

  1. [1] RS 817.022.107

II

Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2007. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin