RU 2006 5245
Ordinanza dell’UFAG
concernente la concessione di contributi
nell’allevamento di animali
Modifica del 15 novembre 2006
L’Ufficio federale dell’agricoltura
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19981 concernente la concessione di contributi nell’allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 5 cpv.1 lett. a–g
Per l’esportazione nei Paesi confinanti, per le singole categorie di animali vengono versati i seguenti contributi all’esportazione: franchi
vacche (gravide e non gravide) 1050
giovenche gravide 1050
vacche con vitelli 1300
tori (da 9 a 24 mesi) 850
giovani animali (da 4 a 6 mesi) 320
giovani animali (da 7 a 9 mesi) 450
giovani animali femmina (da 10 a 20 mesi) 600
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch