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Ordinanza dell’UFAG concernente la concessione di contributi nell’allevamento di animali

AS 2006 5245 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 15 nov 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2006-5245/it/ordinanza-dell-ufag-concernente-la-concessione-di-contributi-nell-allevamento-di-animali

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza dell’UFAG concernente la concessione di contributi nell’allevamento di animali (RS 916.310.31)

RU 2006 5245

Ordinanza dell’UFAG
concernente la concessione di contributi
nell’allevamento di animali

Modifica del 15 novembre 2006

L’Ufficio federale dell’agricoltura
ordina:

I

L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19981 concernente la concessione di contributi nell’allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 5 cpv.1 lett. a–g

Per l’esportazione nei Paesi confinanti, per le singole categorie di animali vengono versati i seguenti contributi all’esportazione: franchi

  1. vacche (gravide e non gravide) 1050

  2. giovenche gravide 1050

  3. vacche con vitelli 1300

  4. tori (da 9 a 24 mesi) 850

  5. giovani animali (da 4 a 6 mesi) 320

  6. giovani animali (da 7 a 9 mesi) 450

  7. giovani animali femmina (da 10 a 20 mesi) 600

Footnotes

  1. [1] RS 916.310.31

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch