RU 2006 5249
Ordinanza
sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia
della sicurezza interna
(Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)
Modifica dell’8 dicembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza LMSI del 1° dicembre 19991 sulle prestazioni finanziarie è modificata come segue:
Art. 4a Interventi intercantonali della polizia a favore della Confederazione
I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un’indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente.
Per il servizio di picchetto è corrisposta un’indennità forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
8 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |