RU 2006 5699
Ordinanza
sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera
ai programmi quadro di ricerca delle Comunità europee
del 22 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32 capoverso1 della legge del 7 ottobre 19831 sulla ricerca,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca delle Comunità europee che la Confederazione sostiene nel limite dei crediti stanziati. I programmi quadro di ricerca sono:
il programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;
il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione.
L’ordinanza disciplina inoltre il finanziamento di dette misure.
Art. 2 Misure collaterali
Per misure collaterali s’intendono:
l’informazione e la consulenza fornita a organi di ricerca, organizzazioni e imprese con sede in Svizzera sui programmi quadro di ricerca;
la valutazione dell’efficacia della partecipazione svizzera ai programmi quadro di ricerca;
la rappresentanza degli interessi svizzeri in comitati e istituzioni delle Comunità europee nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione;
la concessione di sussidi per la preparazione di proposte di progetti nell’ambito dei programmi quadro di ricerca.
Art. 3 Informazione e consulenza
La Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER) informa e presta consulenza a organi di ricerca, organizzazioni e imprese sui programmi quadro di ricerca.
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può incaricare istituzioni di svolgere compiti di informazione e consulenza sui programmi quadro di ricerca. Il DFI concorda con tali istituzioni le prestazioni da fornire con mezzi federali.
Art. 4 Valutazione dell’efficacia e rapporto
La SER assicura che l’efficacia della partecipazione svizzera ai programmi quadro di ricerca sia verificata regolarmente.
La SER presenta periodicamente rapporto al Consiglio federale.
Art. 5 Rappresentanza degli interessi svizzeri
La SER può avvalersi, d’intesa con i servizi federali interessati, della collaborazione di esperti:
per rappresentare gli interessi svizzeri in comitati e istituzioni delle Comunità europee nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione;
per preparare sul piano amministrativo strutture ai sensi dell’articolo 169 o 171 del Trattato che istituisce la Comunità europea nella versione del 24 dicembre 20022 a cui partecipa un organo di ricerca, un’organizzazione o un’impresa con sede in Svizzera.
I costi supplementari cagionati possono essere rimborsati dalla SER. Il rimborso è retto:
dalle disposizioni della sezione 6 del capitolo 4 (art. 41–54) dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20013 concernente l’ordinanza sul personale federale; e
dalle disposizioni delle direttive del Consiglio federale del 1° febbraio 20064 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze internazionali nonché i relativi lavori preparatori e successivi.
Art. 6 Concessione di sussidi per la preparazione di proposte di progetto
Su richiesta, la SER può accordare a posteriori mediante decisione un sussidio forfetario di 7000 franchi per la preparazione di una proposta di progetto presentata nell’ambito dei programmi quadro di ricerca:
GU n. C 325 del 24 dicembre 2002, pag. 33 (Internet: http://europa.eu.int/eurlex/lex/it/treaties/index.htm).
a organi di ricerca, organizzazioni e imprese con sede in Svizzera che assumono il coordinamento amministrativo di un progetto, a condizione che la proposta di progetto sia stata valutata positivamente dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea;
a microimprese, piccole e medie imprese indipendenti costituite in base al diritto svizzero, a condizione che la proposta di progetto sia la prima presentata dall’impresa interessata nell’ambito di una generazione di programmi quadro di ricerca e che sia stata valutata dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea.
Sono considerate indipendenti le imprese non controllate o controllate per il 25 per cento al massimo del capitale e dei diritti di voto, direttamente o indirettamente, da altre imprese, altri enti pubblici o altre corporazioni di diritto pubblico singolarmente o congiuntamente.
Sono considerate microimprese, piccole e medie imprese le imprese con al massimo 249 posti a tempo pieno e con un fatturato annuo non superiore a 77,5 milioni di franchi o un bilancio annuo non superiore a 66,7 milioni di franchi.
La SER redige una guida per la presentazione delle domande e mette a disposizione i moduli corrispondenti.
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 19 novembre 20035 concernente le misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai Sesti programmi quadro delle Comunità europee negli anni 2002–2006 è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |