RU 2006 5749
Ordinanza
sull’entrata in vigore della modifica del 28 giugno 2006
dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio
per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) per la Repubblica del Libano
del 18 dicembre 2006
Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra III capoverso2 della modifica del 28 giugno 20061 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE), ordina:
Articolo unico La modifica del 28 giugno 2006 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) entra in vigore il 1° gennaio 2007 per la Repubblica del Libano (art. 1).
18 dicembre 20063 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |