RU 2007 1053
Ordinanza del DATEC
sulle tasse amministrative nel settore
delle telecomunicazioni
Modifica del 9 marzo 2007
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Sostituzione di termini
In tutto il testo il termine «Commissione» è sostituito con «ComCom».
In tutto il testo il termine «Ufficio federale» è sostituito con «UFCOM».
Negli articoli3 capoverso2, 3b–3d, 5 capoverso1, 6 capoverso1, 6b capoverso 1 e 17 capoverso1 l’espressione «calcolata secondo il tempo impiegato» è soppressa.
Art. 1 cpv. 2–4
Per le sue decisioni e prestazioni, l’autorità competente riscuote una tassa amministrativa calcolata in funzione del tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 260 franchi. Sono fatte salve le disposizioni speciali.
Se non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Abrogato
Art. 1a
Art. 2
Art. 3 Concessioni per il servizio universale
Per il trattamento delle candidature per una concessione per il servizio universale, l’autorità concedente riscuote tasse amministrative per almeno 50 000 franchi, calcolate in funzione delle spese effettive e del tempo impiegato. Se vi sono più candidati, le tasse sono ripartite in parti uguali.
Per il rilascio di una concessione per il servizio universale, la ComCom riscuote una tassa amministrativa minima di 100 000 franchi.
Per la sorveglianza della concessione, l’UFCOM riscuote una tassa amministrativa annua di 200 000 franchi. Se vengono rilasciate più concessioni per il servizio universale, ogni concessionario paga una tassa amministrativa annua di almeno 100 000 franchi.
Per la modifica e l’annullamento della concessione, la ComCom riscuote dal concessionario una tassa amministrativa.
Art. 3b Decisione d’accesso
Per una decisione d’accesso (art. 11a cpv.1, 21 cpv.3 e 21a cpv. 3 LTC) la Com- Com riscuote una tassa amministrativa minima di 10 000 franchi.
Art. 3c Decisione concernente la coutenza
Per una decisione concernente il diritto di coutenza (art. 36 cpv.2 e 3 LTC), l’UFCOM riscuote una tassa amministrativa minima di 1000 franchi.
Art. 3d Decisioni relative alla localizzazione delle chiamate d’emergenza
Per una decisione relativa alla designazione di numeri per i quali deve essere garantita la localizzazione delle chiamate d’emergenza (art. 29 cpv.1 dell’O del 9 mar. 20073 sui servizi di telecomunicazione), l’UFCOM riscuote una tassa amministrativa.
Titolo prima dell’art. 3e
Sezione 2 Concessioni di radiocomunicazione
Art. 3e Messa a concorso di concessioni di radiocomunicazione
Se le concessioni di radiocomunicazione sono rilasciate nell’ambito di un concorso mediante aggiudicazione secondo determinati criteri, per il trattamento delle candidature la ComCom riscuote tasse amministrative calcolate in funzione delle spese effettive e del tempo impiegato. Se vi sono più candidati, le tasse sono ripartite in parti uguali.
Se le concessioni di radiocomunicazione sono rilasciate mediante un’asta, per l’ammissione all’asta la ComCom riscuote tasse amministrative calcolate in funzione delle spese effettive e del tempo impiegato. Se vi sono più candidati, le tasse sono ripartite in parti uguali.
Art. 4 cpv.2 e 3
Abrogato
Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’UFCOM riscuote dal concessionario una tassa amministrativa annua pari a 84 franchi per collegamento.
Art. 5 Concessioni per le radiocomunicazioni mobili e per radiochiamate
Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per le radiocomunicazioni mobili, di una concessione per radiochiamate o di una concessione per radiocomunicazioni mediante ripetitore autonomo, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi.
Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’UFCOM riscuote annualmente dal concessionario:
per una concessione a livello nazionale, una tassa amministrativa di 100 franchi per canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz;
per una concessione regionale, una tassa amministrativa di 20 franchi per regione e canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz.
Nel caso di un canale con una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 25 kHz, le tasse amministrative secondo il capoverso2 sono moltiplicate per lo stesso coefficiente.
Art. 6 rubrica e cpv.1
Concessioni per le radiocomunicazioni via satellite
Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per le radiocomunicazioni via satellite, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi.
Art. 6b rubrica e cpv.1
Concessioni per le radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe
Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per le radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi.
Art. 7 Concessioni attribuite mediante una vendita all’asta
In aggiunta alle tasse amministrative riscosse nell’ambito di una vendita all’asta in virtù l’articolo 39 capoverso 4 LTC, l’autorità competente riscuote tasse per la sorveglianza, la modifica e l’annullamento della concessione, per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, nonché delle posizioni orbitali dei satelliti.
Titolo prima dell’art. 9c
Capitolo 2a Concessioni di radiocomunicazione per la diffusione digitale
di programmi radiofonici e televisivi
Art. 9c
Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione di radiocomunicazione per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi, l’autorità concedente riscuote una tassa amministrativa minima di 260 franchi. Se la tassa riguarda le emittenti radiofoniche e televisive con diritto di accesso, l’autorità riduce del 60 percento la tassa per la parte della capacità trasmissiva che, secondo la concessione di radiocomunicazione, è utilizzata per la diffusione di programmi con diritto di accesso.
Quando una concessione di radiocomunicazione per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi con diritto d’accesso ai sensi dell’art. 53 della legge federale del 24 marzo 20064 sulla radiotelevisione è messa a concorso, l'autorità riduce del 60 per cento l'emolumento di cui all’articolo 3e per la parte della capacità trasmissiva utilizzata per la diffusione di programmi con diritto d’accesso.
Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’UFCOM riscuote, per ogni singola zona prevista per la diffusione con un blocco di frequenze (allotment), una tassa amministrativa annua pari a 4560 franchi per ogni larghezza di banda ad alta frequenza di 1 Mhz richiesta. Se la tassa riguarda le emittenti radiofoniche e televisive con diritto di accesso, l’UFCOM riduce del 60 percento la tassa per la parte della capacità trasmissiva utilizzata per la diffusione di programmi con diritto di accesso.
L’autorità competente può ridurre ulteriormente la tassa amministrativa se si tratta di un’emittente con diritto di accesso:
cui è stata rilasciata una concessione per la diffusione di un programma senza pubblicità; oppure
che prova di avere ricavi d’esercizio inferiori a1 milione di franchi. I ricavi d’esercizio comprendono le entrate legate alle attività dell’azienda, in particolare le entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione, nonché i contributi e le sovvenzioni.
Art. 10 cpv.3
Abrogato
Art. 12 cpv. 1bis, 7 e 8
La tassa amministrativa dovuta per la modifica della concessione ammonta alla metà della tassa amministrativa unica di cui al capoverso1.
Per collegamenti in ponte radio le tasse amministrative sono calcolate in base all’articolo4.
Per i collegamenti via satellite le tasse amministrative sono calcolate in base all’articolo 6.
Art. 17 cpv.1 e 3
La tassa amministrativa per il rilascio o la modifica della concessione ammonta ad almeno 260 franchi.
Abrogato
Art. 18 rubrica
Concessioni di radiocomunicazione per dimostrazioni e controlli delle funzioni
Art. 35, 37 e 38
Abrogati
Titolo prima dell’art. 45a
Capitolo 5a Misure e sanzioni amministrative
Art. 45a
Art. 45b rubrica
Abrogata
Art. 46 cpv.2
Esso fissa le tasse per gli esami per operatore delle radiocomunicazioni.
Art. 48
II
Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.
L’articolo4 capoverso3 e 12 capoverso 7 entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2007.
9 marzo 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger