RU 2007 223
Ordinanza
sull’agevolazione doganale secondo l’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 29 dicembre 2006
Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1007.0029, 1008.9028, 1008.9059, 1104.2220, 1104.2932, 1107.1012 e 1107.2012 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo 1007. Sorgo a grani per la fabbricazione 4.50
29 di derrate alimentari, 1008. Triticale per la fabbricazione 8.00
28 di derrate alimentari, 1008. Altri cereali per la fabbricazione 6.50
59 di derrate alimentari, 1104. Altri cereali lavorati di avena per la fabbricazione 10.80
20 di derrate alimentari, 1104. Altri cereali lavorati di orzo per la fabbricazione 12.60
32 di derrate alimentari, 1107. Malto, non torrefatto per la fabbricazione 2.80
12 di derrate alimentari, Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo 1107. Malto, torrefatto per la fabbricazione 3.85
12 di derrate alimentari,
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
29 dicembre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz