RU 2007 2785
Ordinanza
sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria
(OT-UFV)
Modifica del 18 aprile 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 15
Capitolo 2 Tariffa delle tasse
Sezione 1 Controllo in caso d’importazione o transito
Art. 15 Partite d’importazione
In caso d’importazione le tasse per i controlli di animali e prodotti animali da parte del servizio veterinario di confine e degli organi di controllo di cui all’articolo 29 capoverso1 dell’ordinanza del 18 aprile 20072 sulla conservazione delle specie ammontano a: Fr.
per le partite con un peso fino a 6 tonnellate 88.—
per ogni ulteriore tonnellata 14.70
per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate 676.— 2 Il peso determinante è il peso lordo (massa lorda) conformemente alla legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane. Il calcolo proporzionale delle tasse è basato sull’unità «per 100 kg lordi».
Art. 16 Partite destinate a uno Stato membro dell’Unione europea
Alle partite in transito verso l’Unione europea si applicano le tariffe di cui all’articolo 15.
Art. 17 Partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi
Per le partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi la tassa ammonta a 48 franchi per partita; per ogni quarto d’ora vengono fatturati inoltre 32 franchi per persona che partecipa al controllo.
Art. 18 Autorizzazioni
Le tasse per il rilascio delle autorizzazioni sono incluse nelle tariffe di cui agli articoli 15–17.
Titolo prima dell’art. 19
Sezione 2 Autorizzazione d’esportazione
Art. 19
Le tasse per l’autorizzazione d’esportazione sono comprese tra 10 e 60 franchi.
Art. 21
Abrogato
Art. 21a Prestazioni di servizio dell’Ufficio federale
Per le sue prestazioni di servizio l’Ufficio federale riscuote le tasse seguenti: Fr.
verifica delle condizioni d’esportazione e dei testi dei certificati 20.– a 100.–
autenticazione dei certificati 10.– a 20.–
tassa in base al tempo impiegato e spese per: 1. l’esame dei piani edilizi; 2. gli esami sistematici delle merci.
Allegato
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.
18 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |