RU 2007 2935
Ordinanza del DFI
concernente le derrate alimentari geneticamente modificate
(ODerrGM)
Modifica del 21 giugno 2007
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 7bis
Si può omettere la menzione per derrate alimentari, additivi e coadiuvanti tecnologici, se:
sono stati ottenuti da microorganismi geneticamente modificati;
sono stati separati da tali organismi, depurati e sono chimicamente definibili; e
sono stati fabbricati in un sistema chiuso secondo l’articolo 3 lettera d dell’ordinanza del 25 agosto 19992 sull’impiego confinato.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.
21 giugno 2007 Dipartimento federale del’interno: Pascal Couchepin