RU 2007 3667
Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)
Modifica del 27 giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:
Art. 22 cpv.1
L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 126 000 franchi all’anno e a 346 franchi al giorno.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
27 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |