RU 2007 3783
Ordinanza del DFE
sulle prestazioni in denaro a favore
delle persone che prestano servizio civile
Modifica del 2 agosto 2007
Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:
I
L’ordinanza del 15 aprile 20041 sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile è modificata come segue:
Art. 6 Importi relativi agli impieghi all’estero
(art. 29 cpv.1 lett. f LSC, art. 65 e 68 OSCi)
Se, in caso di impieghi all’estero, gli importi accordati conformemente agli articoli 2 e 3 non coprono i costi effettivi, l’istituto d’impiego rifonde alla persona che presta servizio i maggior costi comprovati in misura pari all’importo che verserebbe ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione.
Se il costo della vita nel paese estero in cui è prestato un impiego si situa nettamente al di sotto di quello in Svizzera, l’istituto d’impiego può versare le indennità prescritte dagli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2 calcolando importi inferiori a quelli previsti. Non può tuttavia applicare importi inferiori a quelli che versa ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione. Se non indennizza lavoratori svizzeri in questo paese, esso paga i costi effettivi di vitto, ma versa al minimo 10 franchi per ogni giorno (2 franchi per la colazione e rispettivamente 4 franchi per il pranzo e la cena).
È vietato all’istituto d’impiego equiparare la persona che presta servizio ai volontari che operano al suo interno e che si assumono parzialmente o totalmente i costi di vitto e altre spese, come anche ai volontari che non ricevono alcuna indennità.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2007.
2 agosto 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard