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Ordinanza del DFE sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile

AS 2007 3783 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 2 ago 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2007-3783/it/ordinanza-del-dfe-sulle-prestazioni-in-denaro-a-favore-delle-persone-che-prestano-servizio-civile

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile (RS 824.11)

RU 2007 3783

Ordinanza del DFE
sulle prestazioni in denaro a favore
delle persone che prestano servizio civile

Modifica del 2 agosto 2007

Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:

I

L’ordinanza del 15 aprile 20041 sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile è modificata come segue:

Art. 6 Importi relativi agli impieghi all’estero

(art. 29 cpv.1 lett. f LSC, art. 65 e 68 OSCi)

Se, in caso di impieghi all’estero, gli importi accordati conformemente agli articoli 2 e 3 non coprono i costi effettivi, l’istituto d’impiego rifonde alla persona che presta servizio i maggior costi comprovati in misura pari all’importo che verserebbe ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione.

Se il costo della vita nel paese estero in cui è prestato un impiego si situa nettamente al di sotto di quello in Svizzera, l’istituto d’impiego può versare le indennità prescritte dagli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2 calcolando importi inferiori a quelli previsti. Non può tuttavia applicare importi inferiori a quelli che versa ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione. Se non indennizza lavoratori svizzeri in questo paese, esso paga i costi effettivi di vitto, ma versa al minimo 10 franchi per ogni giorno (2 franchi per la colazione e rispettivamente 4 franchi per il pranzo e la cena).

È vietato all’istituto d’impiego equiparare la persona che presta servizio ai volontari che operano al suo interno e che si assumono parzialmente o totalmente i costi di vitto e altre spese, come anche ai volontari che non ricevono alcuna indennità.

Footnotes

  1. [1] RS 824.11

II

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2007.

2 agosto 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard