RU 2007 4519
Ordinanza del DATEC
sull’esenzione dall’assoggettamento al diritto
sugli acquisti pubblici
Modifica del 25 settembre 2007
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza del DATEC del 18 luglio 20021 sull’esenzione dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.
25 settembre 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
Allegato
(art. 4) Settori e settori parziali esentati 1. Telecomunicazioni sul territorio della Confederazione Svizzera:
settore parziale della comunicazione su rete fissa
settore parziale della comunicazione su rete mobile
settore parziale dell’accesso a Internet
settore parziale della trasmissione dei dati 2. Traffico ferroviario sul territorio della Confederazione Svizzera:
settore parziale del trasporto merci su binari a scartamento normale